Art. 62. Dipartimento dell'emergenza urgenza 1. In ogni Azienda unita' sanitaria locale e' costituito, previa identificazione del presidio ospedaliero di riferimento, il dipartimento dell'emergenza urgenza. 2. Tale dipartimento, per il raggiungimento delle proprie finalita' organizza le funzioni le attivita' ed i presidi presenti sul territorio dell'Azienda. 3. Al dipartimento e' preposto un comitato direttivo costituito dai responsabili delle aree funzionali ospedaliere delle terapie intensive da direttori di unita' operativa per ciascuna delle funzioni operative che partecipano alle attivita' del dipartimento e dal responsabile della centrale operativa 118. 4. Il responsabile dei dipartimento e' nominato, tra i membri del comitato, dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. 5. Le attivita' del dipartimento sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal direttore generale. Il regolamento disciplina in particolare le modalita' di raccordo tra il dipartimento e gli organismi di volontariato che assolvono alle funzioni di primosoccorsoedi trasportodi emergenza. 6. Nelle Aziende unita' sanitarie locali sul cui territorio insiste una Azienda ospedaliera quest'ultima partecipa obbligatoriamente al dipartimento dell'emergenza urgenza al quale fornisce, di norma, il presidio ospedaliero di riferimento. La specifica disciplina dei rapporti ivi comprese le modalita' di istituzione e funzionamento del comitato direttivo unificato e l'attribuzione della responsabilita' del dipartimento e' determinata da apposita convenzione tra le Aziende interessate. 7. In relazione alle strutture organizzative dell'Azienda ospedaliera, taleconvenzione stabilisce: a) la consistenza delle funzioni di terapia intensiva impegnate nelle attivita' del dipartimento; b) la consistenza organizzativa che assumono le funzioni mediche e chirurgiche che partecipano in modo stabile al dipartimento per le attivita' ospedaliere di pronto soccorso; c) le modalita' e le dotazioni con le quali funzioni operative collocate nei dipartimenti ospedalieri, ivi comprese quelle relative alle attivita' di laboratorio ed alla diagnostica per immagini, partecipano alle attivita' del dipartimento assicurando continuativamente le prestazioni di propria competenza. 8. Le caratteristiche ed in requisiti operativi', dei presidi ed in particolare dei centri per l'emergenza territoriale, di quelli per il primo soccorso e del pronto soccorso ospedaliero, nonche' le modalita' di partecipazione al sistema regionale per l'emergenza ospedaliera dei dipartimenti di cui al presente articolo, sono stabiliti nell'ambito del piano sanitario regionale con apposita azione programmata. 9. Le Aziende sanitarie provvedono alla riorganizzazione del pronto soccorso ospedaliero attraverso l'istituzione di apposita struttura organizzativa professionale, dedicata in forma stabile i alle attivita' ivi svolte, corrispondente alla funzione operativa denominata medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; la struttura organizzativa viene costituita in forma autonoma ovvero in forma di sezione secondo la rilevanza dell'attivita' di pronto soccorso svolta.