Art. 62.
                 Dipartimento dell'emergenza urgenza
    1.  In ogni Azienda unita' sanitaria locale e' costituito, previa
identificazione   del   presidio   ospedaliero   di  riferimento,  il
dipartimento dell'emergenza urgenza.
    2.   Tale  dipartimento,  per  il  raggiungimento  delle  proprie
finalita'  organizza  le  funzioni le attivita' ed i presidi presenti
sul territorio dell'Azienda.
    3.  Al  dipartimento e' preposto un comitato direttivo costituito
dai  responsabili  delle  aree  funzionali  ospedaliere delle terapie
intensive  da  direttori  di  unita'  operativa  per  ciascuna  delle
funzioni  operative che partecipano alle attivita' del dipartimento e
dal responsabile della centrale operativa 118.
    4. Il responsabile dei dipartimento e' nominato, tra i membri del
comitato, dal direttore generale su proposta del direttore sanitario.
    5.  Le  attivita' del dipartimento sono disciplinate con apposito
regolamento   adottato   dal   direttore   generale.  Il  regolamento
disciplina   in   particolare   le   modalita'  di  raccordo  tra  il
dipartimento  e  gli  organismi  di  volontariato  che assolvono alle
funzioni di primosoccorsoedi trasportodi emergenza.
    6.  Nelle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  sul cui territorio
insiste    una    Azienda    ospedaliera    quest'ultima    partecipa
obbligatoriamente  al  dipartimento  dell'emergenza  urgenza al quale
fornisce,  di  norma,  il  presidio  ospedaliero  di  riferimento. La
specifica  disciplina  dei  rapporti  ivi  comprese  le  modalita' di
istituzione  e  funzionamento  del  comitato  direttivo  unificato  e
l'attribuzione  della responsabilita' del dipartimento e' determinata
da apposita convenzione tra le Aziende interessate.
    7.   In   relazione  alle  strutture  organizzative  dell'Azienda
ospedaliera, taleconvenzione stabilisce:
      a) la consistenza delle funzioni di terapia intensiva impegnate
nelle attivita' del dipartimento;
      b) la   consistenza  organizzativa  che  assumono  le  funzioni
mediche e chirurgiche che partecipano in modo stabile al dipartimento
per le attivita' ospedaliere di pronto soccorso;
      c) le  modalita' e le dotazioni con le quali funzioni operative
collocate  nei dipartimenti ospedalieri, ivi comprese quelle relative
alle  attivita'  di  laboratorio  ed  alla  diagnostica per immagini,
partecipano    alle    attivita'    del    dipartimento   assicurando
continuativamente le prestazioni di propria competenza.
    8.  Le caratteristiche ed in requisiti operativi', dei presidi ed
in particolare dei centri per l'emergenza territoriale, di quelli per
il  primo  soccorso  e  del  pronto  soccorso ospedaliero, nonche' le
modalita'  di  partecipazione  al  sistema  regionale per l'emergenza
ospedaliera  dei  dipartimenti  di  cui  al  presente  articolo, sono
stabiliti  nell'ambito  del  piano  sanitario  regionale con apposita
azione programmata.
    9.  Le  Aziende  sanitarie  provvedono  alla riorganizzazione del
pronto  soccorso  ospedaliero  attraverso  l'istituzione  di apposita
struttura  organizzativa  professionale,  dedicata in forma stabile i
alle  attivita'  ivi  svolte,  corrispondente alla funzione operativa
denominata  medicina  e  chirurgia  di  accettazione e di urgenza; la
struttura  organizzativa viene costituita in forma autonoma ovvero in
forma  di  sezione  secondo  la  rilevanza  dell'attivita'  di pronto
soccorso svolta.