Art. 63 Presidi 1. I presidi del servizio sanitario regionale sono costituiti da quelli delle istituzioni sanitarie pubbliche e delle istituzioni di cui all'art. 18 presenti sul territorio regionale nonche' delle istituzioni sanitarie private accreditate, con le quali le Aziende sanitarie intrattengono gli specifici rapporti di cui all'art. 8 del decreto delegato. 2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonche' i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie sono disciplinati dalla I.r. 8/1999 e successive modificazioni. 3. Le prestazioni delle Aziende unita' sanitarie locali di norma, sono erogate nei presidi delle medesime. Tali prestazioni possono essere inoltre erogate, in conformita' alle norme vigenti o in esecuzione di specifici accordi con gli organismi interessati, in sedi diverse, quali scuole ed altre strutture educative pubbliche, istituti giudiziari di prevenzione, custodia, detenzione, pena, rieducazione e recupero, residenze collettive e comunitarie, recapiti domiciliari, veicoli attrezzati per i vari tipi di trasporto sanitario, luoghi di lavoro ed altri spazi di relazione tra operatori ed utenti. Tali accordi dovranno disciplinare tra l'altro la titolarita' e le competenze relativamente agli interventi di adeguamento delle strutture utilizzate, 4. Per l'organizzazione dei presidi, le Aziende sanitarie utilizzano le sedi fisiche e le dotazioni strumentali ad esse attribuite ai sensi dell'art. 5 del decreto delegato. Utilizzano inoltre le altre strutture comunque acquisite al proprio patrimonio o comunque disponibili. Funzionalmente sono inoltre presidi dell'Azienda unita' sanitaria locale le sedi fisiche messe a disposizione dagli enti locali, in caso di deleghe per la gestione delle funzioni di cui all'artsicolo 7, comma 2, lettera c) della l.r 72/1997.