Art. 63
                               Presidi
    1.  I presidi del servizio sanitario regionale sono costituiti da
quelli  delle  istituzioni sanitarie pubbliche e delle istituzioni di
cui  all'art. 18  presenti  sul  territorio  regionale  nonche' delle
istituzioni  sanitarie  private  accreditate, con le quali le Aziende
sanitarie  intrattengono gli specifici rapporti di cui all'art. 8 del
decreto delegato.
    2.  I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonche'
i  criteri e le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie
sono disciplinati dalla I.r. 8/1999 e successive modificazioni.
    3. Le prestazioni delle Aziende unita' sanitarie locali di norma,
sono  erogate  nei  presidi  delle medesime. Tali prestazioni possono
essere  inoltre  erogate,  in  conformita'  alle  norme  vigenti o in
esecuzione  di  specifici  accordi  con gli organismi interessati, in
sedi  diverse,  quali  scuole ed altre strutture educative pubbliche,
istituti  giudiziari  di  prevenzione,  custodia,  detenzione,  pena,
rieducazione e recupero, residenze collettive e comunitarie, recapiti
domiciliari,   veicoli  attrezzati  per  i  vari  tipi  di  trasporto
sanitario, luoghi di lavoro ed altri spazi di relazione tra operatori
ed   utenti.  Tali  accordi  dovranno  disciplinare  tra  l'altro  la
titolarita'   e   le  competenze  relativamente  agli  interventi  di
adeguamento delle strutture utilizzate,
    4.   Per  l'organizzazione  dei  presidi,  le  Aziende  sanitarie
utilizzano  le  sedi  fisiche  e  le  dotazioni  strumentali  ad esse
attribuite  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto delegato. Utilizzano
inoltre le altre strutture comunque acquisite al proprio patrimonio o
comunque    disponibili.    Funzionalmente   sono   inoltre   presidi
dell'Azienda   unita'  sanitaria  locale  le  sedi  fisiche  messe  a
disposizione  dagli  enti  locali, in caso di deleghe per la gestione
delle  funzioni di cui all'artsicolo 7, comma 2, lettera c) della l.r
72/1997.