Art. 64. Organizzazione e funzionamento dei presidi 1. L'organizzazione interna ed il funzionamento di ciascun presidio sono determinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale dell'Azienda. In ogni presidio e' affisso per estratto il regolamento di funzionamento al fine di facilitare la fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza. 2. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria attribuisce la responsabilita' dei singoli presidi. Il responsabile del presidio garantisce l'operativita', l'idoneita' e l'agibilita' funzionale di ciascun presidio. 3. Il responsabile del presidio ospedaliero dell'Azienda unita' sanitaria locale e' il dirigente di cui all'art. 59, comma 5. Ove il presidio ospedaliero si articoli su piu' stabilimenti il responsabile di presidio puo' avvalersi, in relazione alla dimensione degli stessi ed alla loro dislocazione territoriale, di specifici referenti di stabilimento. 4. Per l'Azienda ospedaliera il responsabile del presidio ospedaliero e' il direttore sanitario dell'Azienda medesima, il quale puo' avvalersi di specifici referenti nel caso di articolazione in piu' presidi.