Art. 64.
             Organizzazione e funzionamento dei presidi
    1.  L'organizzazione  interna  ed  il  funzionamento  di  ciascun
presidio  sono  determinati  da  apposito  regolamento,  adottato dal
direttore  generale  dell'Azienda.  In  ogni  presidio e' affisso per
estratto  il  regolamento  di  funzionamento al fine di facilitare la
fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza.
    2.  Il  direttore  generale dell'Azienda sanitaria attribuisce la
responsabilita'  dei  singoli  presidi.  Il responsabile del presidio
garantisce  l'operativita',  l'idoneita' e l'agibilita' funzionale di
ciascun presidio.
    3.  Il  responsabile del presidio ospedaliero dell'Azienda unita'
sanitaria  locale e' il dirigente di cui all'art. 59, comma 5. Ove il
presidio ospedaliero si articoli su piu' stabilimenti il responsabile
di presidio puo' avvalersi, in relazione alla dimensione degli stessi
ed  alla  loro  dislocazione  territoriale, di specifici referenti di
stabilimento.
    4.   Per  l'Azienda  ospedaliera  il  responsabile  del  presidio
ospedaliero e' il direttore sanitario dell'Azienda medesima, il quale
puo'  avvalersi  di  specifici referenti nel caso di articolazione in
piu' presidi.