Art. 65. Prestazioni 1. L'Azienda unita' sanitaria locale assicura ai cittadini residenti sul proprio territorio l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli di assistenza del piano sanitario regionale, secondo gli atti della programmazione regionale e locale; per tali prestazioni l'Azienda unita' sanitaria locale si fa carico degli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, determinate dalla legislazione nazionale e regionale. Nelle stesse forme l'Azienda unita' sanitaria locale assicura le prestazioni ai soggetti assimilabili ai residenti ai sensi della vigente normativa. 2. Per le prestazioni di cui al comma 1, l'Azienda unita' sanitaria locale si avvale dei presidi di cui all'art. 8-bis del decreto delegato per favorire l'esercizio del diritto di libera scelta dell'utente. Gli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione previste, fanno carico, per i cittadini residenti nelle altre Aziende unita' sanitarie locali della regione, a queste ultime, e per gli altri utenti, agli appositi fondi di compensazione per la mobilita' interregionale o internazionale, secondo le procedure e le modalita' previste dalla legislazione vigente. 3. Le Aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono svolgere attivita' a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di privati cittadini, sulla base delle disposizioni delle normative regionali e statali vigenti. 4. Gli atti regionali di programmazione sanitaria, nell'ambito degli obiettivi di controllo della spesa, anche al fine di far fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle Aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 13 del decreto delegato, possono prevedere: a) la maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa; b) l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita.