Art. 65.
                             Prestazioni
    1.  L'Azienda  unita'  sanitaria  locale  assicura  ai  cittadini
residenti  sul  proprio  territorio  l'erogazione  delle  prestazioni
previste  dai  livelli  di  assistenza del piano sanitario regionale,
secondo  gli  atti  della programmazione regionale e locale; per tali
prestazioni  l'Azienda  unita'  sanitaria  locale  si fa carico degli
oneri  relativi,  al  netto  delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria,  determinate  dalla  legislazione  nazionale  e regionale.
Nelle  stesse  forme  l'Azienda  unita'  sanitaria locale assicura le
prestazioni  ai  soggetti  assimilabili  ai  residenti ai sensi della
vigente normativa.
    2.  Per  le  prestazioni  di  cui  al  comma  1, l'Azienda unita'
sanitaria  locale  si  avvale  dei  presidi di cui all'art. 8-bis del
decreto  delegato  per  favorire  l'esercizio  del  diritto di libera
scelta  dell'utente.  Gli  oneri  relativi,  al  netto delle quote di
partecipazione  previste,  fanno  carico,  per  i cittadini residenti
nelle  altre  Aziende unita' sanitarie locali della regione, a queste
ultime,  e per gli altri utenti, agli appositi fondi di compensazione
per   la   mobilita'  interregionale  o  internazionale,  secondo  le
procedure e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
    3.   Le   Aziende   sanitarie,   nell'ambito   dei   propri  fini
istituzionali e nell'interesse pubblico, possono svolgere attivita' a
pagamento  nei  riguardi  di  istituzioni  pubbliche  o  private o di
privati  cittadini,  sulla  base  delle  disposizioni delle normative
regionali e statali vigenti.
    4.  Gli  atti  regionali di programmazione sanitaria, nell'ambito
degli obiettivi di controllo della spesa, anche al fine di far fronte
agli  eventuali  disavanzi  di  gestione  delle Aziende sanitarie, ai
sensi  dell'art. 29  della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni
per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e
dell'art. 13 del decreto delegato, possono prevedere:
      a) la maggiorazione  delle  vigenti quote di partecipazione dei
cittadini  al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei
soggetti esonerati dalla partecipazione stessa;
      b) l'aumento  della  quota  fissa  sulle  singole  prescrizioni
farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto
salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita.