Art. 66.
                      Accesso alle prestazioni
    1.  L'accesso  alla  prestazioni erogate nei presidi del Servizio
sanitario  regionale,  e'  subordinato,  di norma, alla prescrizione,
proposta  o  richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario
nazionale,  fatte  salve  le  prestazioni  connesse alle attivita' di
emergenza   urgenza,   quelle   relative   ai   trattamenti  sanitari
obbligatori,  quelle  di  prevenzione,  nonche' quelle previste dalle
disposizioni statali e regionali vigenti.
    2.  L'attivita'  ambulatoriale  per  il trattamento di specifiche
patologie  di rilevanza sociale all'interno dei presidi delle Aziende
sanitarie, e' regolata secondo i seguenti principi:
      a) le  attivita' svolte debbono avere carattere specialistico e
non  ripetitivo  di prestazioni gia' assicurate dal medico di fiducia
dell'interessato  o  da  altro  specialista  del  Servizio  sanitario
regionale;
      b) l'accesso  alle  prestazioni  ed  ai  cicli  di attivita' e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
    3.  L'accesso  all'assistenza  farmaceutica e' disciplinato dalle
convenzio'ni  di  cui  all'art. 8,  comma 2, del decreto delegato. Le
modalita'  di  fruizione  delle  prestazioni  dei  medici di medicina
generale  e  dei  pediatri  di  libera scelta sono disciplinate dalle
convenzioni  di  cui  all'art. 8,  comma  1),  del  decreto delegato.
L'accesso   alle   prestazioni  erogate  dai  professionisti  di  cui
all'art. 8,  comma 8, disciplinato sulla base degli appositi rapparti
previsti,   e'  subordinato  all'apposita  prescrizione,  proposta  o
richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
    4,   Le  modalita'  dell'accesso  dell'utente  ai  presidi  delle
istituzioni  sanitarie  private  sono disciplinate, nell'ambito delle
disposizioni della presente legge, dall'atto convenzionale che regola
i  rapporti  tra  Azienda  unita'  sanitaria  locale e l'istituzione.
L'accesso  diretto dell'utente per le prestazioni specialistiche, ivi
comprese  quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio  ed ospedaliere, e' subordinato all'apposita prescrizione
proposta  o  richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario
nazionale.