Art. 67. Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private 1. Gli atti regionali della programmazione sanitaria determinano i criteri sulla base dei quali le Aziende unita' sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche, per l'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale fatte salve le normative vigenti in relazione agli organismi di volontariato e di privato sociale. Tali criteri tengono conto, in particolare: a) del grado di copertura del fabbisogno; b) degli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualita' delle prestazioni; c) dell'esistenza di particolari condizioni di disagio operativo o di condizioni di critica accessibilita', dei vincoli di carattere economico e delle disposizioni normative vigenti. 2. LAzienda unita' sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui a'gli artt. 8 e seguenti del decreto delegato. La giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni in riferimento alle tariffe determinate dalla giunta regionale e tenuto conto della complessita' organizzativa della struttura in relazione ai criteri di cui al comma 1, lett. b). 3. La giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1, determina le modalita' operative per l'omogenea realizzazione sul territorio regionale dei rapporti di cui al comma 2. 4. Al fine di una corretta informazione dei cittadini, l'Azienda unita' sanitaria locale cura la tenuta di elenchi delle strutture che erogano prestazioni in forma diretta, con l'indicazione delle prestazioni fruibili; l'Azienda unita' sanitaria locale ha lobbligo di assicurare la massima diffusione di tali elenchi. 5. L'istituzione privata e' tenuta ad informare i cittadini dell'esistenza dei rapporti di cui al comma 2, indicando in apposito elenco le prestazioni fruibili in forma diretta. 6. Per l'accesso alle prestazioni specialistiche in regime di ricovero in forma indiretta si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, che regola l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da individuarsi sulla base delle disposizioni del piano sanitario regionale.