Art. 67.
    Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private
    1.  Gli atti regionali della programmazione sanitaria determinano
i  criteri  sulla  base  dei quali le Aziende unita' sanitarie locali
individuano  le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di
integrazione   delle  strutture  pubbliche,  per  l'erogazione  delle
prestazioni  necessarie  al  conseguimento  dei livelli di assistenza
definiti  dalla  programmazione  regionale  fatte  salve le normative
vigenti  in  relazione  agli  organismi  di volontariato e di privato
sociale. Tali criteri tengono conto, in particolare:
      a) del grado di copertura del fabbisogno;
      b) degli  esiti  delle  procedure  di  accreditamento  e  delle
verifiche della qualita' delle prestazioni;
      c) dell'esistenza   di   particolari   condizioni   di  disagio
operativo  o  di condizioni di critica accessibilita', dei vincoli di
carattere economico e delle disposizioni normative vigenti.
    2.  LAzienda unita' sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di
cui  al  comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di
cui  a'gli  artt. 8  e  seguenti  del  decreto  delegato.  La  giunta
regionale   determina   tariffe  massime  per  ogni  prestazione;  al
perfezionamento  del  rapporto  si provvede a seguito di negoziazione
effettuata   sulla  base  di  volumi  prefissati  di  prestazioni  in
riferimento  alle tariffe determinate dalla giunta regionale e tenuto
conto  della  complessita' organizzativa della struttura in relazione
ai criteri di cui al comma 1, lett. b).
    3.  La giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al
comma   1,   determina   le   modalita'   operative   per  l'omogenea
realizzazione  sul  territorio regionale dei rapporti di cui al comma
2.
    4.  Al fine di una corretta informazione dei cittadini, l'Azienda
unita' sanitaria locale cura la tenuta di elenchi delle strutture che
erogano   prestazioni  in  forma  diretta,  con  l'indicazione  delle
prestazioni  fruibili;  l'Azienda unita' sanitaria locale ha lobbligo
di assicurare la massima diffusione di tali elenchi.
    5.  L'istituzione  privata  e'  tenuta  ad  informare i cittadini
dell'esistenza  dei rapporti di cui al comma 2, indicando in apposito
elenco le prestazioni fruibili in forma diretta.
    6.  Per  l'accesso  alle  prestazioni specialistiche in regime di
ricovero  in  forma  indiretta  si  applica la disciplina di cui alla
legge  regionale  22 gennaio  1997,  n.  5, che regola l'accesso alle
prestazioni  specialistiche  ambulatoriali da individuarsi sulla base
delle disposizioni del piano sanitario regionale.