Art. 69 Compiti e attribuzioni 1. L'A.R.S. svolge funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica al Consiglio e alla giunta regionale in materia di organizzazione e programmazione sanitaria. In particolare provvede a: a) effettuare studi preparatori per gli atti di programmazione regionale; b) definire gli indicatori dello stato di salute della popolazione e sui risultati delle attivita' del servizio sanitario regionale; c) definire e sviluppare strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e della domanda di prestazioni; d) elaborare strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico; e) svolgere analisi e individuare strumenti per verificare la qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie, in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato; f) analizzare l'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali e alle dinamiche dei servizi; g) analizzare l'evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali a carattere innovativo ai fini della piena attuazione del processo di aziendalizzazione e del suo sviluppo a sistema; h) assicurare la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle precedenti lettere. 2. L'A.R.S., nell'ambito delle materie e compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, svolge attivita' di consulenza. studio e ricerca su committenza delle Aziende sanitarie, degli enti locali e di a'ltri soggetti pubblici e privati. 3. Al fine di espletare le funzioni di cui ai comma 1 e 2, l'A.R.S. puo': a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni; b) procedere all'acquisizione di dati attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati nonche' alla loro elaborazione pubblicazione e diffusione nel rispetto della legge 3 1 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine; d) promuovere il coordinamento dei centri di eccellenza nei settori di interesse dell'A.R.S. all'interno del servizio sanitario nazionale individuando forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale. 4. Il consiglio e la giunta regionale possono affidare all'A.R.S. ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite. 5. Il consiglio e la giunta regionale sentono l'A.R.S. in materia di programmazione e organizzazione sanitaria.