Art. 69
                       Compiti e attribuzioni
    1.  L'A.R.S.  svolge  funzioni  di  supporto e consulenza tecnico
scientifica  al  Consiglio  e  alla  giunta  regionale  in materia di
organizzazione e programmazione sanitaria. In particolare provvede a:
      a) effettuare  studi preparatori per gli atti di programmazione
regionale;
      b) definire   gli   indicatori  dello  stato  di  salute  della
popolazione  e  sui  risultati delle attivita' del servizio sanitario
regionale;
      c) definire  e  sviluppare  strumenti per l'analisi dei bisogni
sanitari e della domanda di prestazioni;
      d) elaborare  strumenti  per  la promozione e l'educazione alla
salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
      e) svolgere  analisi  e individuare strumenti per verificare la
qualita'  dei  servizi  e  delle  prestazioni  sanitarie, in funzione
dell'attuazione   del  processo  di  accreditamento  delle  strutture
sanitarie, previsto dal decreto delegato;
      f)  analizzare    l'impatto    economico    conseguente    alla
realizzazione   degli   obiettivi   programmatici  regionali  e  alle
dinamiche dei servizi;
      g) analizzare   l'evoluzione   dei   modelli   organizzativi  e
gestionali  a carattere innovativo ai fini della piena attuazione del
processo di aziendalizzazione e del suo sviluppo a sistema;
      h) assicurare  la circolazione delle conoscenze e dei risultati
di cui alle precedenti lettere.
    2.  L'A.R.S.,  nell'ambito  delle materie e compatibilmente con i
compiti  di  cui al comma 1, svolge attivita' di consulenza. studio e
ricerca  su  committenza delle Aziende sanitarie, degli enti locali e
di a'ltri soggetti pubblici e privati.
    3.  Al  fine  di  espletare  le  funzioni  di cui ai comma 1 e 2,
l'A.R.S. puo':
      a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni;
      b) procedere  all'acquisizione  di  dati attraverso la raccolta
diretta  e  sistematica  e  l'accesso a banche dati nonche' alla loro
elaborazione  pubblicazione  e  diffusione nel rispetto della legge 3
1 dicembre  1996  n.  675  (Tutela  delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali);
      c) provvedere  alla gestione di reti di monitoraggio e di altri
sistemi di indagine;
      d) promuovere  il  coordinamento  dei  centri di eccellenza nei
settori  di  interesse dell'A.R.S. all'interno del servizio sanitario
nazionale  individuando forme di collaborazione con analoghi istituti
a livello nazionale.
    4. Il consiglio e la giunta regionale possono affidare all'A.R.S.
ulteriori  specifici  incarichi  nell'ambito delle competenze ad essa
attribuite.
    5. Il consiglio e la giunta regionale sentono l'A.R.S. in materia
di programmazione e organizzazione sanitaria.