Art. 7. Finalizzazione delle risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie rese disponibili per il servizio sanitario regionale, cosi' come determinate annualmente con legge di bilancio, sono destinate: a) al fondo di gestione delle aziende unita' sanitarie locali, calcolato in base ad indici di accesso; b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta proposti dalle aziende sanitarie; c) ai programmi di interesse generale gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione; d) ai programmi di attivita' per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione individuate dagli atti di programmazione adottati dalla Regione; e) a specifici progetti o programmi individuati dagli atti di programmazione regionale; f) al fondo di investimento per la manutenzione ed il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie; g) al funzionamento dell'A.R.S, e del consiglio sanitario regionale, di seguito denominato C.S.R.; h) alla partecipazione per la costituzione delle fondazioni di cui all'art. 27.