Art. 7.
              Finalizzazione delle risorse finanziarie
    1.  Le  risorse  finanziarie  rese  disponibili  per  il servizio
sanitario  regionale, cosi' come determinate annualmente con legge di
bilancio, sono destinate:
      a) al  fondo di gestione delle aziende unita' sanitarie locali,
calcolato in base ad indici di accesso;
      b) ai   programmi   interaziendali   di   razionalizzazione   e
qualificazione dell'offerta proposti dalle aziende sanitarie;
      c) ai  programmi  di  interesse generale gestiti, anche in modo
diretto, dalla Regione;
      d) ai  programmi  di  attivita'  per  funzioni obbligatorie non
valutabili  a  prestazione  individuate  dagli atti di programmazione
adottati dalla Regione;
      e) a  specifici  progetti o programmi individuati dagli atti di
programmazione regionale;
      f)  al  fondo di investimento per la manutenzione ed il rinnovo
del patrimonio delle aziende sanitarie;
      g) al  funzionamento  dell'A.R.S,  e  del  consiglio  sanitario
regionale, di seguito denominato C.S.R.;
      h) alla  partecipazione per la costituzione delle fondazioni di
cui all'art. 27.