Art. 70.
                    Prestazioni a favore di terzi
    1.  L'A.R.S.  puo'  fornire  prestazioni  di  studio,  ricerca  e
consulenza  a  favore  di  enti,  aziende,  associazioni  pubbliche e
private, anche al di fuori di quanto previsto all'art. 69.
    2.  La  stipula  di convenzioni o contratti per le prestazioni di
cui  al  comma  1,  e'  subordinata al pieno assolvimento dei compiti
attribuiti all'A.R.S. dalla presente legge.