Art. 70. Prestazioni a favore di terzi 1. L'A.R.S. puo' fornire prestazioni di studio, ricerca e consulenza a favore di enti, aziende, associazioni pubbliche e private, anche al di fuori di quanto previsto all'art. 69. 2. La stipula di convenzioni o contratti per le prestazioni di cui al comma 1, e' subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'A.R.S. dalla presente legge.