Art. 72.
                             Regolamento
    1.  Il  regolamento  dell'A.R.S.  e'  adottato  dal  consiglio di
amministrazione  su  proposta del presidente, sentiti i coordinatori'
di  cui  all art. 83. Il regolamento e' inviato alla giunta regionale
che  lo  trasmette  al  consiglio  regionale  con  proprie  eventuali
osservazioni  entro  trenta  giorni.  Il regolamento e' approvato dal
consiglio regionale nei trenta giorni successivi.
    2. Il regolamento nell'ambito dei principi fissati dalla presente
legge.  disciplina  l'organizzazione il funzionamento degli organi la
pubblicita'  degli atti, le modalita' di accesso dei terzi ai dati ed
alle  informazioni  in possesso dell'A.R.S., i compiti del segretario
amministrativo l'organizzazione del lavoro la dotazione organica e le
modalita' di reclutamento del personale.