Art. 72. Regolamento 1. Il regolamento dell'A.R.S. e' adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentiti i coordinatori' di cui all art. 83. Il regolamento e' inviato alla giunta regionale che lo trasmette al consiglio regionale con proprie eventuali osservazioni entro trenta giorni. Il regolamento e' approvato dal consiglio regionale nei trenta giorni successivi. 2. Il regolamento nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge. disciplina l'organizzazione il funzionamento degli organi la pubblicita' degli atti, le modalita' di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'A.R.S., i compiti del segretario amministrativo l'organizzazione del lavoro la dotazione organica e le modalita' di reclutamento del personale.