Art. 73. Consiglio di amministrazione Composizione e funzionamento 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal consiglio regionale ed e' cosi' composto: a) dal presidente eletto dal consiglio regionale; b) da cinque membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato; c) un membro eletto dal consiglio regionale su designazione della conferenza permanente per la programmazion socio sanitaria. 2. E' membro di diritto il vice presidente del C.S.R. 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio regionale che lo ha nominato ed esercita le proprie funzioni fino al rinnovo. 4. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre consiglieri. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori degli osservatori e ii segretario dell'A.R.S. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti salvo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettere b) e g).