Art. 73.
      Consiglio di amministrazione Composizione e funzionamento
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' nominato dal consiglio
regionale ed e' cosi' composto:
      a) dal presidente eletto dal consiglio regionale;
      b) da  cinque  membri  eletti  dal consiglio regionale con voto
limitato;
      c) un  membro  eletto  dal  consiglio regionale su designazione
della conferenza permanente per la programmazion socio sanitaria.
    2. E' membro di diritto il vice presidente del C.S.R.
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica quanto il
consiglio  regionale  che  lo  ha  nominato  ed  esercita  le proprie
funzioni fino al rinnovo.
    4.  Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente e
si  riunisce  almeno  mensilmente.  La  convocazione avviene anche su
richiesta di tre consiglieri.
    5.  Le  sedute  sono valide con la presenza della maggioranza dei
consiglieri   e  ad  esse  partecipano,  senza  diritto  di  voto,  i
coordinatori   degli  osservatori  e  ii  segretario  dell'A.R.S.  Le
deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei consiglieri presenti
salvo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettere b) e g).