Art. 74.
              Consiglio di amministrazione. Competenze
    1. Il consiglio di amministrazione:
      a) elegge nel suo seno il vice presidente;
      b) delibera  a maggioranza assoluta, la nomina dei coordinatori
di cui all'art. 83;
      c) nomina il segretario amministrativo;
      d) delibera  il  bilancio preventivo annuale e pluriennale e il
bilancio di esercizio;
      e) delibera il programma annuale e pluriennale. su proposta del
presidente   sentito   il   parere   del  comitato  scientifico,  ove
costituito;
      f)   approva la relazione annuale del presidente;
      g)  delibera,    a   maggioranza   assoluta,   il   regolamento
dell'A.R.S.
    2, Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono
deliberati  entro  il  31 ottobre  dell'anno  precedente  a quello di
riferimento;   il  bilancio  di  esercizio  e'  deliberato  entro  il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
    3.  Il  consiglio  di amministrazione puo' nominare, in relazione
alla  dimensione  e  alla complessita' delle attivita' dell'A.R.S. un
comitato scientifico ed un suo coordinatore.
    4.  Il  comitato  scientifico  e' costituito da non piu' di sette
studiosi  ed esperti nelle materie oggetto dell'attivita' dell'A.R.S.
Il regolamento di cui all'art. 72, individua, altresi', i compiti del
comitato scientifico medesimo.