Art. 74. Consiglio di amministrazione. Competenze 1. Il consiglio di amministrazione: a) elegge nel suo seno il vice presidente; b) delibera a maggioranza assoluta, la nomina dei coordinatori di cui all'art. 83; c) nomina il segretario amministrativo; d) delibera il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio; e) delibera il programma annuale e pluriennale. su proposta del presidente sentito il parere del comitato scientifico, ove costituito; f) approva la relazione annuale del presidente; g) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento dell'A.R.S. 2, Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio di esercizio e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 3. Il consiglio di amministrazione puo' nominare, in relazione alla dimensione e alla complessita' delle attivita' dell'A.R.S. un comitato scientifico ed un suo coordinatore. 4. Il comitato scientifico e' costituito da non piu' di sette studiosi ed esperti nelle materie oggetto dell'attivita' dell'A.R.S. Il regolamento di cui all'art. 72, individua, altresi', i compiti del comitato scientifico medesimo.