Art. 75. P r e s i d e n t e 1. Il presidente: a) rappresenta legalmente l'A.R.S.; b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; c) cura i rapporti con gli organi della Regione; d) presenta annualmente alla giunta regionale, che la trasmette al consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta dall'A.R.S.; e) svolge altri compiti previsti dal regolamento. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.