Art. 75.
                         P r e s i d e n t e
    1. Il presidente:
      a) rappresenta legalmente l'A.R.S.;
      b) convoca    e   presiede   le   sedute   del   consiglio   di
amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
      c) cura i rapporti con gli organi della Regione;
      d) presenta annualmente alla giunta regionale, che la trasmette
al   consiglio   regionale   una   relazione   sull'attivita'  svolta
dall'A.R.S.;
      e) svolge altri compiti previsti dal regolamento.
    2.  Il  vice  presidente  sostituisce  il  presidente  in caso di
assenza o impedimento.