Art. 76.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi  e  da  due  supplenti  iscritti  nel registro dei revisori
contabili.
    2.   Il  collegio  dei  revisori  e'  nominato  con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale  su  deliberazione del consiglio
regionale   proposta   dalla   giunta,  adottata  con  voto  limitato
contestualmente alla elezione del consiglio di amministrazione.
    3.  Il  presidente  del  collegio  e'  individuato  dal consiglio
regionale  tra  i  membri  del  collegio stesso nominati ai sensi del
comma 2.
    4.   Il  presidente  del  collegio  partecipa  su  richiesta  del
presidente dell'A.R.S. alle sedute del consiglio di amministrazione.
    5.   Il   collegio   scade   con  lo  scadere  del  consiglio  di
amministrazione.
    6.  Il trattamento economico dei componenti il collegio e' quello
previsto  per  il  collegio  sindacale delle aziende unita' sanitarie
locali.