Art. 76. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione del consiglio regionale proposta dalla giunta, adottata con voto limitato contestualmente alla elezione del consiglio di amministrazione. 3. Il presidente del collegio e' individuato dal consiglio regionale tra i membri del collegio stesso nominati ai sensi del comma 2. 4. Il presidente del collegio partecipa su richiesta del presidente dell'A.R.S. alle sedute del consiglio di amministrazione. 5. Il collegio scade con lo scadere del consiglio di amministrazione. 6. Il trattamento economico dei componenti il collegio e' quello previsto per il collegio sindacale delle aziende unita' sanitarie locali.