Art. 78. Controllo sugli atti 1. Sono sottoposti ad approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta i seguenti atti dell'A.R.S. a) bilancio preventivo annuale e piuriennale; b) bilancio di esercizio. 2. La giunta regionale provvede a formulare la proposta entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il consiglio regionale procede all'approvazione entro i trenta giorni. 3. Ai fini di cui al comma 2, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attivita'. 4. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'attivita' dell'A.R.S.