Art. 78.
                        Controllo sugli atti
    1.  Sono  sottoposti  ad approvazione del consiglio regionale, su
proposta della giunta i seguenti atti dell'A.R.S.
      a) bilancio preventivo annuale e piuriennale;
      b) bilancio di esercizio.
    2.  La  giunta  regionale  provvede a formulare la proposta entro
trenta giorni dal ricevimento degli atti.
    Il  consiglio  regionale  procede all'approvazione entro i trenta
giorni.
    3.  Ai  fini  di cui al comma 2, al bilancio trasmesso per la sua
approvazione  sono  allegati  i  programmi  pluriennale  e annuale di
attivita'.
    4.  La  giunta  regionale  esercita  la  vigilanza sull'attivita'
dell'A.R.S.