Art. 79. Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal consiglio regionale, su proposta della giunta, nei casi di inattivita' violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione del programma di cui all'art. 81. 2. Lo scioglimento e' disposto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta ed e' preceduto da formale diffida, deliberata dalla giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito. 3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a meno della meta' comporta di diritto lo scioglimento del consiglio di amministrazione. 4, In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale nomina un commissario e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.