Art. 79.
      Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  essere  sciolto dal
consiglio   regionale,   su   proposta  della  giunta,  nei  casi  di
inattivita'  violazione  di legge, gravi inadempienze nell'attuazione
del programma di cui all'art. 81.
    2.  Lo  scioglimento  e'  disposto  con  deliberazione  approvata
a maggioranza assoluta ed e' preceduto da formale diffida, deliberata
dalla  giunta  regionale,  a  provvedere  o a presentare deduzioni in
ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.
    3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a
meno della meta' comporta di diritto lo scioglimento del consiglio di
amministrazione.
    4,  In  caso  di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale
nomina  un commissario e provvede, entro i novanta giorni successivi,
alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.