Art. 8.
                          aziende sanitarie
    1.  Le  aziende  sanitarie  sono dotate di personalita' giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale.
    2.  L'organizzazione  e  il funzionamento delle aziende sanitarie
sono  disciplinati  con  l'atto  aziendale  di diritto privato di cui
all'art. 3,  comma  1-bis, del decreto delegato di seguito denominato
statuto  aziendale  nel  rispetto  dei principi e criteri individuati
all'art. 46.
    3.  Lo  statuto  e' adottato dal direttore generale previo parere
della giunta regionale e sentito il consiglio dei sanitari.