Art. 8. aziende sanitarie 1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. 2. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto delegato di seguito denominato statuto aziendale nel rispetto dei principi e criteri individuati all'art. 46. 3. Lo statuto e' adottato dal direttore generale previo parere della giunta regionale e sentito il consiglio dei sanitari.