Art. 81. Programma di attivita' 1. Il programma pluriennale e annuale di attivita' indica le linee generali dell'attivita' dell'A.R.S. e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato. 2. Il consiglio regionale e la giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria, entro il 31 luglio di ciascun anno formulano proposte ai fini della predisposizione del programma dell'A.R.S. 3. Le proposte di cui al comma 2, costituiscono parte essenziale e prioritaria del programma di attivita' dell'A.R.S. Lo svolgimento di ulteriori attivita' e' subordinato al loro pieno assolvimento. 4. Il presidente della giunta regionale ed il presidente del consiglio regionale possono richiedere all'A.R.S. che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.