Art. 81.
                       Programma di attivita'
    1.  Il  programma  pluriennale  e  annuale di attivita' indica le
linee  generali  dell'attivita'  dell'A.R.S.  e pone gli obiettivi da
perseguire nel periodo considerato.
    2.  Il  consiglio  regionale  e  la  giunta regionale, sentita la
conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria, entro il
31 luglio   di   ciascun   anno  formulano  proposte  ai  fini  della
predisposizione del programma dell'A.R.S.
    3.  Le proposte di cui al comma 2, costituiscono parte essenziale
e  prioritaria  del programma di attivita' dell'A.R.S. Lo svolgimento
di ulteriori attivita' e' subordinato al loro pieno assolvimento.
    4.  Il  presidente  della  giunta  regionale ed il presidente del
consiglio  regionale  possono richiedere all'A.R.S. che siano messe a
loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.