Art. 82.
                          P e r s o n a l e
    1. L'A.R.S., per lo svolgimento della propria attivita' puo':
      a) avvalersi di personale a rapporto privato;
      b) avvalersi  di personale trasferito dalle Aziende sanitarie o
dagli  enti  locali, nonche' del personale trasferito dal ruolo unico
regionale per funzioni tecnico amministrative;
      e) stipulare  convenzioni  con  enti  pubblici o privati aventi
medesime finalita'.
    2.  La  giunta  regionale,  con propria deliberazione, provvede a
dotare  l'A.R.S.  delle  risorse  necessarie  per  espletamento delle
funzioni  ad  essa  attribuite  mediante  trasferimento di personale,
nonche'  mediante  l'attribuzione  dei  beni  mobili immobili e delle
attrezzature necessarie.
    3. I dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati ad assumere
incarichi  dirigenziali  con  contratto  a  tempo  determinato presso
l'A.R.S.   sono   collocati   in   aspettativa   senza   assegni  con
riconoscimento  della  anzianita'  di servizio ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del D.lgs. 29/1993 e successive modificazioni.