Art. 82. P e r s o n a l e 1. L'A.R.S., per lo svolgimento della propria attivita' puo': a) avvalersi di personale a rapporto privato; b) avvalersi di personale trasferito dalle Aziende sanitarie o dagli enti locali, nonche' del personale trasferito dal ruolo unico regionale per funzioni tecnico amministrative; e) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati aventi medesime finalita'. 2. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a dotare l'A.R.S. delle risorse necessarie per espletamento delle funzioni ad essa attribuite mediante trasferimento di personale, nonche' mediante l'attribuzione dei beni mobili immobili e delle attrezzature necessarie. 3. I dipendenti di pubbliche amministrazioni chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l'A.R.S. sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianita' di servizio ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 29/1993 e successive modificazioni.