Art. 83.
           Articolazioni di funzioni e struttura operativa
    1.  L'A.R.S.  articola le proprie funzioni attraverso osservatori
corrispondenti  a  distinte strutture operative, a ciascuno dei quali
e' preposto un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione
tra  persone  di  provata  esperienza  nella materia, in possesso del
diploma   di   laurea.   All'individuazione  dei  coordinatori  degli
osservatori si procede previa selezione pubblica.
    2.  Il  rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, e'
regolato  da  contratto  di diritto privato di durata non superiore a
cinque  anni.  Ai  medesimi  e'  corrisposto un trattamento economico
nella  misura non superiore a quello attribuito ai direttori sanitari
delle Aziende unita' sanitarie locali.
    3. Sono istituiti tre osservatori cosi' denominati:
      a) osservatorio di epidemiologia;
      b) osservatorio per la qualita';
      e) osservatorio di economia sanitaria.
    4.  Il  consiglio  regionale  puo'  deliberare, su proposta della
giunta   regionale   sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  la
costituzione  di  ulteriori osservatori definendone le finalita' e le
funzioni  nel  rispetto  dei criteri e con le modalita' contenute nel
presente articolo e delle disposizioni contenute all'art. 87.
    5. La struttura degli osservatori e' proposta dai coordinatori di
cui  al  comma  1,  ed e' definita nell'ambito del regolamento di cui
all'art. 72.
    6.  Gli  osservatori sono dotati di adeguati strumenti di calcolo
in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello
locale  con  i  sistemi informativi delle province dei comuni e delle
Aziende  sanitarie.  Si  avvalgono,  altresi', di collegamenti per la
ricerca bibliografica informatizzata.
    7.  Gli  osservatori,  nell'ambito  delle direttive impartite dal
consiglio  di  amministrazione, rispondono con la loro attivita' alle
esigenze  di  programmazione  del consiglio e della giunta regionale.
Sono  altresi' organismi di supporto per la conferenza permanente per
la programmazione socio sanitaria regionale.