Art. 83. Articolazioni di funzioni e struttura operativa 1. L'A.R.S. articola le proprie funzioni attraverso osservatori corrispondenti a distinte strutture operative, a ciascuno dei quali e' preposto un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione tra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea. All'individuazione dei coordinatori degli osservatori si procede previa selezione pubblica. 2. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, e' regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Ai medesimi e' corrisposto un trattamento economico nella misura non superiore a quello attribuito ai direttori sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali. 3. Sono istituiti tre osservatori cosi' denominati: a) osservatorio di epidemiologia; b) osservatorio per la qualita'; e) osservatorio di economia sanitaria. 4. Il consiglio regionale puo' deliberare, su proposta della giunta regionale sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di ulteriori osservatori definendone le finalita' e le funzioni nel rispetto dei criteri e con le modalita' contenute nel presente articolo e delle disposizioni contenute all'art. 87. 5. La struttura degli osservatori e' proposta dai coordinatori di cui al comma 1, ed e' definita nell'ambito del regolamento di cui all'art. 72. 6. Gli osservatori sono dotati di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle province dei comuni e delle Aziende sanitarie. Si avvalgono, altresi', di collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata. 7. Gli osservatori, nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, rispondono con la loro attivita' alle esigenze di programmazione del consiglio e della giunta regionale. Sono altresi' organismi di supporto per la conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria regionale.