Art. 87. Organizzazione, attivita' e rapporto degli osservatori con le strutture tecniche regionali 1. Gli osservatori possono produrre elaborati in proprio od avvalersi di collaborazioni esterne. Ai fini predetti essi sono autorizzati all'accesso a tutti i flussi di dati attinenti alla salute a carattere regionale dovunque collocati, ed in particolare: a) scheda di dimissione ospedaliera; b) interruzioni volontarie di gravidanza; c) archivio malattie infettive; d) archivio regionale AIDS; e) registro malformazioni; f) archivio regionale di mortalita'; g) registro tumori toscano ed altri eventuali attinenti ; h) servizi di elaborazione dati e verifica di qualita' delle Aziende sanitarie e strutture private. 2. L'accesso ai flussi di dati di cui al comma 1, comprende la possibilita' di trattamento dei dati sensibili a livello individuale nominativo o comunque identificabile. Detto trattamento avviene sotto la responsabilita' dei coordinatori degli osservatori d'intesa con il responsabile di ciascun flusso nel rispetto della legge 675/1996. 3. Le collaborazioni esterne avvengono su progetti specifici e sono finalizzate ad ottimizzare le competenze presenti nella Regione nei campi di interesse. Gli osservatori si avvalgono di una rete di strutture competenti della quale promuovono anche il coordinamento, avuto riguardo ai progetti specifici che coinvolgono le diverse pluriarticolazioni della rete. 4. Gli osservatori collaborano altresi' su specifici progetti con le universita' toscane, il consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le societa' scientifiche di settore. 5. Gli osservatori promuovono un permanente contatto e collaborazione con le Aziende sanitarie e gli istituti privati che partecipano con le proprie attivita' alla individuazione, fattibilita' e realizzazione dei progetti di lavoro degli osservatori. 6. I rapporti operativi fra gli osservatori e le strutture delle Aziende sanitarie interessate sono regolamentati attraverso specifici accordi convenzionali fra le rispettive amministrazioni.