Art. 87.
Organizzazione,   attivita'  e  rapporto  degli  osservatori  con  le
                    strutture tecniche regionali
    1.  Gli  osservatori  possono  produrre  elaborati  in proprio od
avvalersi  di  collaborazioni  esterne.  Ai  fini  predetti essi sono
autorizzati  all'accesso  a  tutti  i  flussi  di dati attinenti alla
salute a carattere regionale dovunque collocati, ed in particolare:
      a) scheda di dimissione ospedaliera;
      b) interruzioni volontarie di gravidanza;
      c) archivio malattie infettive;
      d) archivio regionale AIDS;
      e) registro malformazioni;
      f)   archivio regionale di mortalita';
      g) registro tumori toscano ed altri eventuali attinenti ;
      h) servizi  di  elaborazione  dati e verifica di qualita' delle
Aziende sanitarie e strutture private.
    2.  L'accesso  ai  flussi di dati di cui al comma 1, comprende la
possibilita'  di trattamento dei dati sensibili a livello individuale
nominativo o comunque identificabile. Detto trattamento avviene sotto
la responsabilita' dei coordinatori degli osservatori d'intesa con il
responsabile di ciascun flusso nel rispetto della legge 675/1996.
    3.  Le  collaborazioni  esterne avvengono su progetti specifici e
sono  finalizzate ad ottimizzare le competenze presenti nella Regione
nei  campi  di interesse. Gli osservatori si avvalgono di una rete di
strutture  competenti  della quale promuovono anche il coordinamento,
avuto  riguardo  ai  progetti  specifici  che  coinvolgono le diverse
pluriarticolazioni della rete.
    4. Gli osservatori collaborano altresi' su specifici progetti con
le  universita'  toscane,  il consiglio nazionale delle ricerche, gli
enti di ricerca e le societa' scientifiche di settore.
    5.   Gli   osservatori   promuovono   un  permanente  contatto  e
collaborazione  con  le  Aziende sanitarie e gli istituti privati che
partecipano   con   le   proprie   attivita'   alla   individuazione,
fattibilita'   e   realizzazione   dei   progetti   di  lavoro  degli
osservatori.
    6.  I rapporti operativi fra gli osservatori e le strutture delle
Aziende sanitarie interessate sono regolamentati attraverso specifici
accordi convenzionali fra le rispettive amministrazioni.