Art. 9. aziende unita' sanitarie locali 1. Le aziende unita' sanitarie locali di cui all'art, 3 del decreto delegato e i relativi ambiti territoriali sono individuati nell'allegato 1 alla presente legge della quale costituisce parte integrante. 2. Le aziende unita' sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione: a) delle attivita' sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7 del decreto delegato; b) delle attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72; c) delle attivita' di assistenza sociale la cui gestione e' ad esse attribuita, in base a delega da parte degli enti locali che assicurano un finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto delegato. 3. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale e dai piani attuativi locali, erogando le prestazioni tramite articolazioni funzionali di zona e di distretto socio-sanitario ed avvalendosi delle prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere e dalle istituzioni private accreditate. 4. Ciascuna Azienda unita' sanitaria locale si articola nelle zone individuate dall'allegato 1, cui al comma 1. L'ambito di ogni zona ricomprende per intero uno o piu' distretti.