Art. 9.
                   aziende unita' sanitarie locali
    1.  Le  aziende  unita'  sanitarie  locali  di cui all'art, 3 del
decreto  delegato  e  i relativi ambiti territoriali sono individuati
nell'allegato  1  alla  presente  legge della quale costituisce parte
integrante.
    2.   Le   aziende   unita'   sanitarie   locali  provvedono  alla
programmazione ed alla gestione:
      a) delle   attivita'   sanitarie,   ivi   comprese   quelle  di
prevenzione di cui all'art. 7 del decreto delegato;
      b) delle  attivita'  socio-assistenziali  a  rilievo sanitario,
secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72;
      c) delle  attivita' di assistenza sociale la cui gestione e' ad
esse  attribuita,  in  base  a  delega da parte degli enti locali che
assicurano  un  finanziamento  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  3, del
predetto decreto delegato.
    3.  Le  aziende  unita'  sanitarie  locali  assicurano  i livelli
uniformi  ed  essenziali  di assistenza definiti dalla programmazione
nazionale  e  regionale  e  dai  piani  attuativi locali, erogando le
prestazioni  tramite  articolazioni funzionali di zona e di distretto
socio-sanitario   ed  avvalendosi  delle  prestazioni  erogate  dalle
aziende ospedaliere e dalle istituzioni private accreditate.
    4.  Ciascuna  Azienda  unita'  sanitaria locale si articola nelle
zone  individuate  dall'allegato  1, cui al comma 1. L'ambito di ogni
zona ricomprende per intero uno o piu' distretti.