Art. 91.
                         P r e s i d e n t e
    1.  Il  C.S.R.  e' presieduto dall'assessore regionale competente
con il compito di:
      a) convocare e presiedere l'assemblea del C.S.R.;
      b) presiedere l'ufficio di presidenza
      c) proporre all'ufficio di presidenza il programma di attivita'
e l'ordine del giorno dei lavori;
      d) sovrintendere  all'attuazione dei programmi di attivita' del
C.S.R.;
      e) presentare  annualmente al consiglio regionale e alla giunta
regionale la relazione sull'attivita' del C.S.R.;
      f) proporre al C.S.R. il regolamento interno.