Art. 91. P r e s i d e n t e 1. Il C.S.R. e' presieduto dall'assessore regionale competente con il compito di: a) convocare e presiedere l'assemblea del C.S.R.; b) presiedere l'ufficio di presidenza c) proporre all'ufficio di presidenza il programma di attivita' e l'ordine del giorno dei lavori; d) sovrintendere all'attuazione dei programmi di attivita' del C.S.R.; e) presentare annualmente al consiglio regionale e alla giunta regionale la relazione sull'attivita' del C.S.R.; f) proporre al C.S.R. il regolamento interno.