Art. 93. Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni 1. L'ufficio di presidenza e' composto: a) dal presidente del C.S.R.; b) dal vicepresidente del C.S.R.; c) da sei membri eletti al proprio interno dall'assemblea; d) dal coordinatore del competente dipartimento della giunta regionale; 2. L'ufficio di presidenza ha il compito di: a) proporre all'assemblea il programma di attivita' annuale e pluriennale del C.S.R.; b) determinare l'ordine del giorno dei lavori; c) costituire i gruppi di lavoro e proporre all'assemblea le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri; d) designare gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lett. c), assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea; e) promuovere, d'intesa con la direzione dell'A.R.S., il coordinamento delle rispettive attivita'. 3. L'ufficio di presidenza puo' attivare procedure d'urgenza per la formulazione dei pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario di cui all'an. 95, comma 1, lettera b), informandone l'assemblea nella prima seduta utile.