Art. 93.
           Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni
    1. L'ufficio di presidenza e' composto:
      a) dal presidente del C.S.R.;
      b) dal vicepresidente del C.S.R.;
      c) da sei membri eletti al proprio interno dall'assemblea;
      d) dal  coordinatore  del  competente dipartimento della giunta
regionale;
    2. L'ufficio di presidenza ha il compito di:
      a) proporre  all'assemblea  il programma di attivita' annuale e
pluriennale del C.S.R.;
      b) determinare l'ordine del giorno dei lavori;
      c) costituire  i  gruppi  di lavoro e proporre all'assemblea le
commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
      d) designare  gli esperti regionali o extraregionali chiamati a
collaborare  con  le commissioni di cui alla lett. c), assegnare alle
medesime  l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine ai pareri da
sottoporre all'esame dell'assemblea;
      e) promuovere,   d'intesa  con  la  direzione  dell'A.R.S.,  il
coordinamento delle rispettive attivita'.
    3.  L'ufficio di presidenza puo' attivare procedure d'urgenza per
la  formulazione  dei pareri sui provvedimenti regionali di contenuto
tecnico   sanitario   di   cui  all'an.  95,  comma  1,  lettera  b),
informandone l'assemblea nella prima seduta utile.