Art. 94.
                       Assemblea. Composizione
    1.L'assemblea del C.S.R. e' composta:
      a) dal presidente del C.S.R. che la presiede;
      b) dal  presidente  in carica della Federazione Regionale degli
Ordini dei Medici;
      c) da   ventotto   membri,  medici  di  comprovata  esperienza,
designati dalla Federazione di cui alla precedente lettera b), di cui
tre  medici  di  medicina generale, un pediatra di libera scelta e 24
specialisti  individuati  nell'ambito  delle discipline riferite alle
aree funzionali ospedaliere, alle unita' funzionali territoriali e al
dipartimento  della  prevenzione,  tenendo  conto delle varie realta'
territoriali;
      d) da  quattordici  rappresentanti  designati  da  ciascuno dei
seguenti organismi professionali:
         uno dall'ordine Regionale dei Veterinari;
        uno dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti;
         uno dall'ordine Regionale degli Psicologi;
        uno dalle Commissioni Provinciali Odontoiatri della Toscana;
         uno dalla Federazione Nazionale dei Biologi;
         uno dalla Federazione Regionale dei Chimici;
          due  dal  Coordinamento Regionale Collegi IPASVI, di cui un
dietista;
         uno dal Coordinamento Regionale Collegi Ostetriche;
           uno   dal   Coordinamento  Regionale  Collegi  tecnici  di
Radiologia;
           quattro   scelti   tra   i   dirigenti   dalle  rispettive
organizzazioni  professionali  di  cui,  un  tecnico  di  vigilanza e
ispezione,    un   tecnico   di   laboratorio,   un   tecnico   della
riabilitazione, un assistente sanitario;
      e) tre direttori sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali
ed un direttore sanitario delle Aziende ospedaliere;
      f)     due  direttori  sanitari  designati  dalle  associazioni
rappresentative degli istituti privati;
      g) tre  esperti  in  materia  sanitaria  eletti  dal  consiglio
regionale con voto limitato;
    2.  Il  presidente del C.S.R. invita a partecipare all'assemblea,
con diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAT e il presidente
della  commissione  regionale  di  bioetica,  per  gli  argomenti  di
rispettiva competenza.
    3.  I  membri  di  cui  al comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g)
durano  in carica dalla data di nomina o di elezione fino a quella di
insediamento del consiglio regionale.
    4. In sede di prima applicazione della presente legge, i medesimi
membri  durano  in  carica  fino  alla  data  di  un anno dalla prima
riunione del C.S.R. successiva alle elezioni regionali.
    5.  I  membri  di  cui  al  comma  1, lett. e) sono designati dai
direttori  generali  rispettivamente  delle  Aziende unita' sanitarie
locali e delle Aziende ospedaliere.
    6.  I membri del C.S.R. sono nominati dal consiglio regionale, su
proposta  della giunta regionale fatta eccezione degli esperti di cui
al  comma  1,  lett. g). A tal fine le designazioni dei componenti di
cui al comma 1, lett. c), d), e), sono trasmesse alla giunta medesima
entro  sessanta giorni dalla data di scadenza del consiglio regionale
o dalla data indicata al comma 4.
    7.  La  giunta  trasmette  le  proposte  di  nomina  al consiglio
regionale  non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi
del  comma  6,  unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1,
lett. b),  c),  e), f), rappresenti la maggioranza dei componenti del
C.S.R.
    8.  La sostituzione per un qualsiasi motivo di uno dei componenti
dell'assemblea, avviene con le procedure di cui al presente articolo.
    9.  Sono  fatte  salve  le  vigenti  norme in materia di nomine e
designazione in enti o organismi operanti nella Regione.