Art. 94. Assemblea. Composizione 1.L'assemblea del C.S.R. e' composta: a) dal presidente del C.S.R. che la presiede; b) dal presidente in carica della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici; c) da ventotto membri, medici di comprovata esperienza, designati dalla Federazione di cui alla precedente lettera b), di cui tre medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta e 24 specialisti individuati nell'ambito delle discipline riferite alle aree funzionali ospedaliere, alle unita' funzionali territoriali e al dipartimento della prevenzione, tenendo conto delle varie realta' territoriali; d) da quattordici rappresentanti designati da ciascuno dei seguenti organismi professionali: uno dall'ordine Regionale dei Veterinari; uno dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti; uno dall'ordine Regionale degli Psicologi; uno dalle Commissioni Provinciali Odontoiatri della Toscana; uno dalla Federazione Nazionale dei Biologi; uno dalla Federazione Regionale dei Chimici; due dal Coordinamento Regionale Collegi IPASVI, di cui un dietista; uno dal Coordinamento Regionale Collegi Ostetriche; uno dal Coordinamento Regionale Collegi tecnici di Radiologia; quattro scelti tra i dirigenti dalle rispettive organizzazioni professionali di cui, un tecnico di vigilanza e ispezione, un tecnico di laboratorio, un tecnico della riabilitazione, un assistente sanitario; e) tre direttori sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali ed un direttore sanitario delle Aziende ospedaliere; f) due direttori sanitari designati dalle associazioni rappresentative degli istituti privati; g) tre esperti in materia sanitaria eletti dal consiglio regionale con voto limitato; 2. Il presidente del C.S.R. invita a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAT e il presidente della commissione regionale di bioetica, per gli argomenti di rispettiva competenza. 3. I membri di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g) durano in carica dalla data di nomina o di elezione fino a quella di insediamento del consiglio regionale. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, i medesimi membri durano in carica fino alla data di un anno dalla prima riunione del C.S.R. successiva alle elezioni regionali. 5. I membri di cui al comma 1, lett. e) sono designati dai direttori generali rispettivamente delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere. 6. I membri del C.S.R. sono nominati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale fatta eccezione degli esperti di cui al comma 1, lett. g). A tal fine le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lett. c), d), e), sono trasmesse alla giunta medesima entro sessanta giorni dalla data di scadenza del consiglio regionale o dalla data indicata al comma 4. 7. La giunta trasmette le proposte di nomina al consiglio regionale non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 6, unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1, lett. b), c), e), f), rappresenti la maggioranza dei componenti del C.S.R. 8. La sostituzione per un qualsiasi motivo di uno dei componenti dell'assemblea, avviene con le procedure di cui al presente articolo. 9. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di nomine e designazione in enti o organismi operanti nella Regione.