Art. 95. Assemblea. Funzioni 1. L'assemblea svolge le seguenti funzioni: a) consulenza e proposta in materia di organizzazione e programmazione sanitaria; b) pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario; c) parere obbligatorio sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale; d) adozione, entro trenta giorni dall'insediamento, del regolamento interno su proposta del presidente; e) nomina nella prima seduta a maggioranza semplice dei sei membri dell'ufficio di presidenza scelti al proprio interno di cui almeno uno tra i componenti di cui all'art. 94, comma 1, lett. d); f) adozione del programma annuale di attivita'; g) supporto al monitoraggio dei livelli di assistenza, alla verifica della qualita' del servizio, all'attuazione del sistema dell'accreditamento e alla elaborazione dei progetti innovativi sperimentali. A tal fine puo' richiedere studi, consulenze o ricerche all'A.R.S.; h) collaborazione alla stesura della relazione sanitaria regionale; i) promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di iniziative formative e culturali, nonche' di studi e ricerche; 1) promozione della elaborazione ed espressione di parere obbligatorio sulle linee guida e su percorsi assistenziali nonche' sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le societa' scientifiche e la Federazion degli Ordini; m) designazione dei membri di propria competenza negli organismi tecnico sanitari regionali; n) espressione di eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle Aziende sanitarie e delle conferenze dei sindaci; o) nomina delle commissioni di cui all'art. 97. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.S.R. puo' avvalersi di esperti nominati dal presidente su proposta dell'ufficio di presidenza, scelti anche su designazione delle societa' scientifiche di settore. A tali esperti spetta il compenso previsto per i componenti dell'assemblea. 3. Alle sedute dell'assemblea partecipa il coordinatore del competente dipartimento della giunta regionale, il quale, a richiesta del presidente puo' invitare i funzionari della Regione e delle aziende interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza. 4. Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche. Gli atti inerenti materie di interesse generale sono pubblicati per decisione del presidente del C.S.R., anche su richiesta dell'ufficio di presidenza.