Art. 95.
                         Assemblea. Funzioni
    1. L'assemblea svolge le seguenti funzioni:
      a) consulenza   e  proposta  in  materia  di  organizzazione  e
programmazione sanitaria;
      b) pareri  sui  provvedimenti  regionali  di  contenuto tecnico
sanitario;
      c) parere    obbligatorio    sugli    atti   aventi   carattere
programmatorio  o  dispositivo  generale e sugli atti finali di tutti
gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale;
      d) adozione,   entro   trenta   giorni  dall'insediamento,  del
regolamento interno su proposta del presidente;
      e) nomina  nella  prima  seduta  a maggioranza semplice dei sei
membri  dell'ufficio  di  presidenza scelti al proprio interno di cui
almeno uno tra i componenti di cui all'art. 94, comma 1, lett. d);
      f) adozione del programma annuale di attivita';
      g) supporto  al  monitoraggio  dei  livelli di assistenza, alla
verifica  della  qualita'  del  servizio,  all'attuazione del sistema
dell'accreditamento  e  alla  elaborazione  dei  progetti  innovativi
sperimentali. A tal fine puo' richiedere studi, consulenze o ricerche
all'A.R.S.;
      h) collaborazione   alla   stesura  della  relazione  sanitaria
regionale;
      i) promozione,  anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati,  di  iniziative  formative  e  culturali, nonche' di studi e
ricerche;
      1)    promozione  della  elaborazione  ed espressione di parere
obbligatorio  sulle  linee  guida e su percorsi assistenziali nonche'
sui   protocolli   diagnostico   e   terapeutico   riabilitativi,  in
collaborazione  con  le  societa'  scientifiche e la Federazion degli
Ordini;
      m) designazione   dei   membri   di  propria  competenza  negli
organismi tecnico sanitari regionali;
      n) espressione  di  eventuali  pareri  su  provvedimenti aventi
carattere  sanitario  a  richiesta  delle  Aziende  sanitarie e delle
conferenze dei sindaci;
      o) nomina delle commissioni di cui all'art. 97.
    2. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.S.R. puo' avvalersi
di  esperti  nominati  dal  presidente  su  proposta  dell'ufficio di
presidenza,  scelti anche su designazione delle societa' scientifiche
di  settore.  A  tali  esperti  spetta  il  compenso  previsto  per i
componenti dell'assemblea.
    3.  Alle  sedute  dell'assemblea  partecipa  il  coordinatore del
competente dipartimento della giunta regionale, il quale, a richiesta
del  presidente  puo'  invitare  i  funzionari  della Regione e delle
aziende  interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva
competenza.
    4.  Le  riunioni  dell'assemblea  non  sono  pubbliche.  Gli atti
inerenti  materie di interesse generale sono pubblicati per decisione
del  presidente  del  C.S.R.,  anche  su  richiesta  dell'ufficio  di
presidenza.