Art. 97.
                      Articolazioni di funzioni
    1.   Il  C.S.R.  articola  le  proprie  funzioni  in  commissioni
permanenti  e  speciali,  per  la trattazione di specifiche tematiche
alle  quali  possono  essere  chiamati  a  partecipare  esperti anche
esterni al servizio sanitario regionale.
    2. Le commissioni permanenti di cui al comma 1, sono:
      a) la commissione per la formazione sanitaria;
       b)la commissione per l'innovazione e la sperimentazione.
    3. La commissione per la formazione sanitaria ha il compito di:
      a) formulare proposte in ordine ai fabbisogni formativi;
      b) esprimere  pareri  sui  provvedimenti  regionali inerenti la
formazione;
      c) formulare proposte sugli obiettivi didattici e indirizzi per
i  piani  formativi aziendali e regionali con particolare riguardo ai
corsi post laurea e post diploma;
      d) fornire indicazione sui requisiti per l'accreditamento delle
strutture  formativi  e  del  personale  docente  e tutoriale sia del
servizio sanitario che dell'universita';
      e) proporre  linee  guida  formative per il personale impegnato
nella verifica di qualita' e nell'accreditamento.
    4.  La  commissione  per l'innovazione e la sperimentazione ha il
compito di:
      a) esprimere  parere sui progetti di innovazione tecnologica ed
organizzativa nel settore della sanita';
      b) svolgere  attivita'  di  consulenza,  studio  e  ricerca  in
materia   di  innovazione  tecnologica  e  gestionale  delle  Aziende
sanitarie.
    5.  Ulteriori  commissioni permanenti o speciali, per particolari
tematiche,  possono  essere  previste  in  relazione  agli  obiettivi
fissati dagli atti di programmazione regionale.