Art. 97. Articolazioni di funzioni 1. Il C.S.R. articola le proprie funzioni in commissioni permanenti e speciali, per la trattazione di specifiche tematiche alle quali possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale. 2. Le commissioni permanenti di cui al comma 1, sono: a) la commissione per la formazione sanitaria; b)la commissione per l'innovazione e la sperimentazione. 3. La commissione per la formazione sanitaria ha il compito di: a) formulare proposte in ordine ai fabbisogni formativi; b) esprimere pareri sui provvedimenti regionali inerenti la formazione; c) formulare proposte sugli obiettivi didattici e indirizzi per i piani formativi aziendali e regionali con particolare riguardo ai corsi post laurea e post diploma; d) fornire indicazione sui requisiti per l'accreditamento delle strutture formativi e del personale docente e tutoriale sia del servizio sanitario che dell'universita'; e) proporre linee guida formative per il personale impegnato nella verifica di qualita' e nell'accreditamento. 4. La commissione per l'innovazione e la sperimentazione ha il compito di: a) esprimere parere sui progetti di innovazione tecnologica ed organizzativa nel settore della sanita'; b) svolgere attivita' di consulenza, studio e ricerca in materia di innovazione tecnologica e gestionale delle Aziende sanitarie. 5. Ulteriori commissioni permanenti o speciali, per particolari tematiche, possono essere previste in relazione agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione regionale.