Art. 99.
                     Indennita' e rimborso spese
    1.  Ai membri dell'ufficio di presidenza individuati all'art. 93,
comma  1,  lettere  b) e c), e' corrisposta una indennita' mensile di
carica   nella   misura   definita  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  in  analogia  a  quanto  previsto  per  organismi  simili
operanti nella Regione.
    2.  Agli  altri  membri del C.S.R., nonche' ai componenti esterni
delle commissioni permanenti e speciali e' corrisposta una indennita'
di  presenza  per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non
piu' di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione
della  giunta  regionale, in analogia a quanto previsto per organismi
simili operanti nella Regione.
    3.  Ai  soggetti  di cui ai commi 1 e 2, spetta il rimborso spese
nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
    4.  All'attivita'  amministrativa necessaria per il funzionamento
del  C.S.R. si provvede in conformita' a quanto stabilito dalla legge
regionale 7 novembre 1994, n. 81 (Recepimento del Decreto Legislativo
3  febbraio  1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e
della   struttura  operativa  regionale)  e  successive  modifiche  e
integrazoni.