Art. 99. Indennita' e rimborso spese 1. Ai membri dell'ufficio di presidenza individuati all'art. 93, comma 1, lettere b) e c), e' corrisposta una indennita' mensile di carica nella misura definita con deliberazione della giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione. 2. Agli altri membri del C.S.R., nonche' ai componenti esterni delle commissioni permanenti e speciali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non piu' di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione. 3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, spetta il rimborso spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali. 4. All'attivita' amministrativa necessaria per il funzionamento del C.S.R. si provvede in conformita' a quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 (Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale) e successive modifiche e integrazoni.