Art. 2. Autorizzazione alla realizzazione 1. Il comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, trasmette alla direzione regionale sanita' e servizi sociali della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e relativa documentazione, al fine della verifica di compatibilita' del progetto. 2. L'amministrazione regionale, sentite le unita' sanitarie locali, approva i modelli per richiesta di autorizzazione ed indica la documetazione da allegare alla medesima. 3. L'ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualita'" della direzione regionale sanita' e servizi sociali, sentito il servizio assistenza sanitaria, distretturale ed ospedaliera della stessa direzione, nonche' acquisito il parere del direttore generale della U.S.L. competenteeffettura la verifica, cosi' come descritta dal comma 3 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/192 e sue modificazioni ed integrazioni, avviene con le modalita' di cui all''art. 3. La U.S.L. competente e' quella che insiste nell'ambito territoriale determinato dal consiglio regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000, in attuazione della lettera b) del comma 5 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni. 4. Qualora venga richesta l'autorizzazione alla realizzazione di strutture, ivi comprese quelle che erogano prestazioni con ricovero ospedaliero, le quali, per economicita' della loro gestione, abbisognano di un bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della U.S.L. in cui viene realizzata, il parere di cui al comma 3 e' richiesto ai direttori generali delle U.S.L. interessate. 5. A conclusione della verifica di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualita'" adotta una determinazione di assenso o di diniego qualificata come atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. 6. La determinazione di cui al comma 4, e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento della copia dell'istanza trasmessa dal comune. Entro tale termine si collocano anche i pareri previsti al comma 2, che vanno resi nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta. 7. La determinazione di cui al comma 4, non appena consegue l'efficacia, e' trasmessa al comune richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 8. Il comune, nell'ipotesi di diniego dell'assenso da parte della Regione, non puo' rilasciare la concessione e l'autorizzazione. 9. Nell'ipotesi di richiesta di riesame al comune, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, di atti motivati dal diniego regionale, o di prescrizioni comunque contestate dal soggetto richiedente, il comune stesso la trasmette immediatamente alla direzione regionale sanita' e servizi sociali della giunta regionale ai fini del pronunciamento, dell'ufficio che viene reso entro trenta giorni dal ricevimento con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997.