Art. 2.
                  Autorizzazione alla realizzazione
    1.  Il  comune,  ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
all'art. 1,  trasmette  alla  direzione  regionale  sanita' e servizi
sociali  della  giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento,
copia  dell'istanza e relativa documentazione, al fine della verifica
di compatibilita' del progetto.
    2.  L'amministrazione  regionale,  sentite  le  unita'  sanitarie
locali,  approva  i modelli per richiesta di autorizzazione ed indica
la documetazione da allegare alla medesima.
    3.   L'ufficio   temporaneo   "Accreditamento  e  valutazione  di
qualita'"  della  direzione  regionale  sanita'  e  servizi  sociali,
sentito   il   servizio   assistenza   sanitaria,   distretturale  ed
ospedaliera  della  stessa direzione, nonche' acquisito il parere del
direttore  generale  della  U.S.L.  competenteeffettura  la verifica,
cosi'  come  descritta  dal  comma  3  dell'art.  8-ter  del  decreto
legislativo  n.  502/192 e sue modificazioni ed integrazioni, avviene
con  le  modalita' di cui all''art. 3. La U.S.L. competente e' quella
che   insiste  nell'ambito  territoriale  determinato  dal  consiglio
regionale  con  delibera  n.  765  del 10 gennaio 2000, in attuazione
della  lettera b) del comma 5 dell'art. 8-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
    4.  Qualora venga richesta l'autorizzazione alla realizzazione di
strutture,  ivi  comprese quelle che erogano prestazioni con ricovero
ospedaliero,   le   quali,  per  economicita'  della  loro  gestione,
abbisognano   di   un   bacino   di  utenza  che  travalica  l'ambito
territoriale  della  U.S.L. in cui viene realizzata, il parere di cui
al   comma   3  e'  richiesto  ai  direttori  generali  delle  U.S.L.
interessate.
    5.  A  conclusione della verifica di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio
temporaneo  "Accreditamento  e  valutazione  di  qualita'" adotta una
determinazione   di  assenso  o  di  diniego  qualificata  come  atto
di maggiore  rilevanza,  ai  sensi dell'art. 21, comma 4, della legge
regionale 22 aprile 1997, n. 15.
    6.  La  determinazione  di  cui  al  comma  4,  e' adottata entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento della copia dell'istanza trasmessa
dal  comune.  Entro tale termine si collocano anche i pareri previsti
al  comma  2,  che  vanno resi nel termine perentorio di venti giorni
dalla richiesta.
    7.  La  determinazione  di  cui  al  comma 4, non appena consegue
l'efficacia,  e' trasmessa al comune richiedente a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno.
    8. Il comune, nell'ipotesi di diniego dell'assenso da parte della
Regione, non puo' rilasciare la concessione e l'autorizzazione.
    9.  Nell'ipotesi  di  richiesta  di  riesame  al comune, ai sensi
dell'art. 8-ter,  comma  5,  lettera  a),  del decreto legislativo n.
502/92  e  sue  modificazioni  ed  integrazioni, di atti motivati dal
diniego regionale, o di prescrizioni comunque contestate dal soggetto
richiedente,  il  comune  stesso  la  trasmette  immediatamente  alla
direzione  regionale sanita' e servizi sociali della giunta regionale
ai  fini del pronunciamento, dell'ufficio che viene reso entro trenta
giorni  dal  ricevimento  con  determinazione  qualificata  come atto
di maggior rilevanza ai sensi dell'21, comma 4, della legge regionale
n. 15/1997.