Art. 4. Autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanita'rie e' rilasciata dall'ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualita'" della direzione regionale sanita' e servizi sociali, con determinazione dirigenziale qualificata di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997. 2. L'istanza e' redatta su moduli predisposti dall'amministrazione regionale e va inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale sanita' e servizi sociali, allegando la documentazione inerente il possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni, nonche' copia del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione. 3. La determinazione di cui al comma 1, e' assunta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il servizio "Assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera" della direzione ed acquisito il parere della U.S.L. competente, cosi' come individuata al comma 2 dell'art. 2, ed e' trasmessa al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I suddetti pareri vanno resi entro venti giorni dalla richiesta, termine che si collloca all'interno del precedente. 4. Qualora venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e/o socio-sanitaria, anche in regime di ricovero ospedaliero, che, per economicita' della sua gestione, abbisogna di un bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della U.S.L. in cui e' esercitata l'attivita' stessa, il parere di cui al comma 3, e' richiesto ai direttori generali delle U.S.L. interessate. 5. E' fatta salva la normativa inerente l'agibilita' della struttura. 6. Nell'ipotesi di diniego o di specifiche prescrizioni relative all'esercizio delle attivita' contestate dal soggetto richiedente, lo stesso puo' richiedere all'ufficio temporaneo "accreditamento e valutazione di qualita'" della direzione il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 7. L'ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualita'" si pronuncia sulla richiesta di riesame entro trenta giorni dal suo ricevimento, con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997.