Art. 4.
       Autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie
                          e socio-sanitarie
    1.  L'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita' sanitarie e
socio-sanita'rie     e'     rilasciata     dall'ufficio    temporaneo
"Accreditamento  e valutazione di qualita'" della direzione regionale
sanita'   e   servizi   sociali,   con   determinazione  dirigenziale
qualificata  di maggiore  rilevanza  ai  sensi dell'art. 21, comma 4,
della legge regionale n. 15/1997.
    2.     L'istanza     e'    redatta    su    moduli    predisposti
dall'amministrazione   regionale   e   va  inviata  a  mezzo  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale sanita'
e  servizi  sociali, allegando la documentazione inerente il possesso
dei  requisiti  minimi previsti dall'art. 8-ter, comma 4, del decreto
legislativo  n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni, nonche'
copia    del    provvedimento   comunale   di   autorizzazione   alla
realizzazione.
    3. La determinazione di cui al comma 1, e' assunta entro sessanta
giorni  dal ricevimento dell'istanza, sentito il servizio "Assistenza
sanitaria,  distrettuale ed ospedaliera" della direzione ed acquisito
il  parere della U.S.L. competente, cosi' come individuata al comma 2
dell'art. 2,  ed e' trasmessa al richiedente a mezzo raccomandata con
ricevuta  di ritorno. I suddetti pareri vanno resi entro venti giorni
dalla richiesta, termine che si collloca all'interno del precedente.
    4.  Qualora  venga  richiesta  l'autorizzazione  all'esercizio di
attivita'  sanitaria e/o socio-sanitaria, anche in regime di ricovero
ospedaliero,  che,  per economicita' della sua gestione, abbisogna di
un  bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della U.S.L.
in cui e' esercitata l'attivita' stessa, il parere di cui al comma 3,
e' richiesto ai direttori generali delle U.S.L. interessate.
    5.  E'  fatta  salva  la  normativa  inerente  l'agibilita' della
struttura.
    6.  Nell'ipotesi di diniego o di specifiche prescrizioni relative
all'esercizio delle attivita' contestate dal soggetto richiedente, lo
stesso  puo'  richiedere  all'ufficio  temporaneo  "accreditamento  e
valutazione   di   qualita'"   della   direzione   il   riesame   del
provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  8-ter, comma 5, lettera a), del
decreto  legislativo  n.  502/92 e sue modificazioni ed integrazioni,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.
    7.   L'ufficio   temporaneo   "Accreditamento  e  valutazione  di
qualita'" si pronuncia sulla richiesta di riesame entro trenta giorni
dal  suo  ricevimento,  con  determinazione  qualificata come atto di
maggior  rilevanza  ai  sensi  dell'art. 21,  comma  4,  della  legge
regionale n. 15/1997.