Art. 2. Norma transitoria 1. I soggetti che hanno raggiunto i limiti di eta' previsti all'art. 6, comma 1, lettera h) della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, iscritti al ruolo regionale di cui all'art. 5 della medesima legge possono esercitare i servizi di taxi o di noleggio con conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 3 marzo 2000 BRACALENTE