Art. 2.
                          Norma transitoria
    1. I  soggetti  che  hanno  raggiunto  i  limiti di eta' previsti
all'art. 6, comma 1, lettera h) della legge regionale 14 giugno 1994,
n.  17,  iscritti al ruolo regionale di cui all'art. 5 della medesima
legge  possono  esercitare  i  servizi  di  taxi  o  di  noleggio con
conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000.
    La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 3 marzo 2000
                             BRACALENTE