Art. 8. Finanziamento delle funzioni 1. Per il finanziamento delle funzioni svolte dalle comunita' montane sono istituiti i seguenti fondi: a) capitolo 4172 "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunita' montane"; b) capitolo 8330 "Fondo per gli investimenti delle comunita' montane". 2. Sono soppressi i capitoli del bilancio regionale di seguito indicati: a) cap. 4006; b) cap. 4141; c) cap. 4144; d) cap. 4170; e) cap. 4105; f) cap. 4020, cap. 8350, cap. 8400 e cap. 8505; g) cap. 4160; h) cap. 8360 e cap. 8471; i) cap. 8390. 3. Gli importi disponibili nei capitoli di cui al comma 2, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, confluiscono nei fondi di cui al comma 1, come segue: a) al capitolo 4172 quelli delle lettere a), b), c), d) ed e); b) al capitolo 8330, quelli delle lettere f), g), h), i). 4. La giunta regionale e' autorizzata, a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia nei termini di competenza che di cassa. 5. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, l'entita' della spesa e' determinata con legge di bilancio.