Art. 10. Segretario generale del consiglio 1. La responsabilita' della direzione generale di cui al comma 1 dell'art. 7, e' affidata al segretario generale del consiglio. 2. Il segretario generale del consiglio e' nominato dal presidente del consiglio regionale su designazione dell'ufficio di presidenza. 3. L'incarico di segretario generale e' regolato dall'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. 4. Il trattamento economico attribuibile al segretario generale non puo' eccedere quello determinato dalla giunta regionale per i propri direttori.