Art. 15.
                         Relazioni sindacali
    1.  L'ufficio  di  presidenza  attiva  un  sistema  di  relazioni
sindacali nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi.
    2.  A  tal  fine  stipula protocolli di relazioni sindacali con i
quali  sono definite le procedure e le modalita' della partecipazione
sindacale.