Art. 16. Abrogazione 1. E' abrogato il titolo III, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 20 marzo 2000 BRACALENTE