Art. 16.
                             Abrogazione
    1. E' abrogato il titolo III, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
e 17, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
    2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22
aprile 1997, n. 15.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 20 marzo 2000
                             BRACALENTE