Art. 5.
         Mobilita' tra le strutture di consiglio e di giunta
    1.  In  relazione ai fabbisogni, all'ottimale distribuzione delle
risorse  umane  e  all'esigenza  di  riconversione  professionale  e'
attuata la mobilita' del personale tra le strutture organizzative del
consiglio e della giunta regionale.
    2.  La  mobilita'  di  cui  al  comma 1, e' disposta d'intesa tra
giunta regionale e ufficio di presidenza, previa ricognizione annuale
dei  posti  vacanti  e delle necessita' di personale delle rispettive
strutture organizzative.
    3.  L'immissione  nel  ruolo  del consiglio regionale e' comunque
subordinata alla disponibilita' del posto.