Art. 8.
                  Strutture dirigenziali temporanee
    1.  Per  la realizzazione di progetti specifici, ache a carattere
sperimentale,    possono   essere   istituiti   uffici   dirigenziali
temporanei, equiparati ai servizi.
    2.  L'atto costitutivo degli uffici di cui al comma 1, stabilisce
gli   obiettivi  e  i  risultati  attesi  del  progetto,  le  risorse
finanziarie  e  di  personale  assegnate  temporaneamente, i tempi di
realizzazione,  i  rapporti  funzionali  e  di  collaborazione con le
strutture permanenti.