(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1997 1. L'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Acquisti). - 1. La giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che intende effettuare nel corso dell'anno, in relazione alle esigenze di intervento delle varie strutture dell'amministrazione regionale. 2. Nel programma degli acquisti sono indicati: a) le strutture richiedenti gli acquisti; b) la tipologia dei beni; c) i comuni ove i beni sono ubicati; d) la destinazione prevista per i beni. 3. All'acquisto dei beni elencati nel programma provvede la giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalita' di cui all'art. 18. 4. In casi di necessita' ed urgenza e' consentito, con deliberazione del consiglio regionale, l'acquisto di beni non inseriti nel programma. 5. La giunta regionale ed il consiglio regionale possono procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove possibile, da idonei avvisi pubblici. 6. L'acquisto di beni immobili e' ammesso qualora i beni gia' esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalita' previste. 7. In caso di acquisto di un bene immobile, nel quale trasferire un'attivita' istituzionale gia' esercitata altrove, deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.".