Art. 10.
     Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 12/1997
    1. L'art.  42  della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.    42   (Norme   transitorie). - 1. All'adeguamento   degli
inventari  e  alla  ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le
disposizioni  della  presente  legge,  la  Regione  provvede entro il
31 dicembre 2000.".
    2.   Alla   regolarizzazione  degli  usi  gratuiti  di  cui  agli
articoli 10   e   25  si  provvede  con  provvedimento  della  giunta
regionale, entro il 31 dicembre 2000.".