Art. 10. Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 12/1997 1. L'art. 42 della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (Norme transitorie). - 1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 2000.". 2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli articoli 10 e 25 si provvede con provvedimento della giunta regionale, entro il 31 dicembre 2000.".