Art. 2. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1997 1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Affitto, locazione, comodato). - 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato dalla giunta regionale, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali. 2. La giunta regionale individua i casi in cui il bene e' ceduto in godimento con provvedimento dirigenziale. 3. I contratti di locazione e di affitto possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta idonei avvisi pubblici; nel caso vi siano piu' richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa. Qualora alla gara ufficiosa partecipi un ente pubblico questo e' preferito, a parita' di condizioni, agli altri partecipanti. Tali contratti sono rinnovabili. 4. E' consentito il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di avvisi ove sussistano motivate ragioni, ovvero quando il contratto abbia luogo a favore di enti pubblici. La trattativa viene svolta sulla base del canone determinato, in relazione ai valori di mercato, secondo le modalita' di cui all'art. 18. 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell' art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 "Legge finanziaria per gli anni 1994/1996"), per le locazioni di unita' abitative a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap. 6. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali, qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo. 7. E' facolta' dell'amministrazione regionale, in deroga alle procedure previste dal comma 3, assegnare in locazione unita' immobiliari del proprio patrimonio a soggetti occupanti unita' immobiliari di proprieta' regionale di cui e' necessario ottenere la disponibilita' per adibirle ad attivita' tendenti al conseguimento di fini istituzionali o per ristrutturarle o per restaurarle.".