Art. 3. Modificazione all'art. 12 della legge regionale n. 12/1997 1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1997 e' aggiunto il seguente: "1-bis, Per la gestione dei beni immobili da destinare ad uso abitativo, commerciale e alberghiero, la Regione puo' avvalersi direttamente dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale - agence re'gionale pour le logement).".