Art. 8.
     Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 12/1997
    1. L'art.  18  della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  18  (Valutazione). - 1. Il  valore  di  stima, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2, e' determinato dalla struttura regionale
competente  in  materia  di patrimonio, che a tal fine puo' avvalersi
anche di professionalita' di altre strutture regionali settorialmente
competenti in rapporto al bene, o, per i casi particolari o complessi
e  con  adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate
secondo la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale
28 aprile  1998,  n.  18  (Norme  per  il conferimento di incarichi a
soggetti  esterni all'amministrazione regionale, per l'organizzazione
e   la   partecipazione  a  manifestazioni  pubbliche  e  per  azioni
promozionali e pubblicitarie).
    2. Il  valore  di  stima  per  gli  acquisti di beni di interesse
storico,  archeologico  ed artistico e' determinato, con le modalita'
di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di
beni culturali.
    3. Il  valore  di  inventario e' determinato sulla base dei costi
sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e
di  altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti,
le  cui  modalita'  di  applicazione  sono  determinate  dalla giunta
regionale".