Art. 8. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 12/1997 1. L'art. 18 della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Valutazione). - 1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' determinato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, che a tal fine puo' avvalersi anche di professionalita' di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per i casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate secondo la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie). 2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico e' determinato, con le modalita' di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali. 3. Il valore di inventario e' determinato sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalita' di applicazione sono determinate dalla giunta regionale".