Art. 2.
                    Inserimento dell'art. 30-bis
    1.  Dopo  l'art.  30  della  legge  regionale  n.  45/1995,  come
modificato  dall'art.  7 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45,
e' inserito il seguente:
    "Art.  30-bis  (Passaggi interni). - 1. Il regolamento di ciascun
ente  stabilisce  la  percentuale  dei  posti vacanti della dotazione
organica  della  singola  posizione  interessata  che  possono essere
ricoperti  per  passaggi  interni  nel sistema di classificazione del
personale  non  appartenente  alla  qualifica  unica dirigenziale. Il
regolamento  deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali
e dei principi della presente legge, l'accesso dall'esterno in misura
adeguata per ciascuna posizione.
    2.  Sono  fatte  salve  le  norme  speciali  vigenti per il corpo
forestale valdostano e per il corpo valdostano dei vigili del fuoco.
    3.  I  passaggi  interni  di  cui  al comma 1, avvengono mediante
procedure  selettive  volte all'accertamento dell'idoneita' e/o della
professionalita' richiesta.
    4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge
stabiliscono  i  criteri per la definizione delle procedure selettive
di  cui  al  comma  3,  ed  i  requisiti  per  la partecipazione alle
procedure stesse.
    5.  Gli  enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge  e  sulla  base  dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4,
disciplinano,  con propri atti, la tipologia delle prove di selezione
e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione
si provvede con deliberazione della giunta regionale.
    6.  Riguardo  alle  forme  di  pubblicita'  ed  alle modalita' di
svolgimento   delle  prove  di  selezione  si  applicano,  in  quanto
compatibili,   le  disposizioni  vigenti  relative  ai  concorsi  per
l'accesso dall'esterno.
    7.  Fino  all'approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula
dei  contratti collettivi previsti dal presente art., gli enti di cui
all'art. 1  della  presente  legge  continuano  ad applicare le norme
sull'accesso  previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n.
6  (Norme  sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale,
degli  enti  pubblici  non economici dipendenti dalla Regione e degli
enti  locali  della  Valle  d'Aosta), come modificato dai regolamenti
regionali 28 aprile 1998, n. 4, e 17 agosto 1999, n. 3.".