Art. 2. Inserimento dell'art. 30-bis 1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis (Passaggi interni). - 1. Il regolamento di ciascun ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata che possono essere ricoperti per passaggi interni nel sistema di classificazione del personale non appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Il regolamento deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi della presente legge, l'accesso dall'esterno in misura adeguata per ciascuna posizione. 2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il corpo forestale valdostano e per il corpo valdostano dei vigili del fuoco. 3. I passaggi interni di cui al comma 1, avvengono mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneita' e/o della professionalita' richiesta. 4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive di cui al comma 3, ed i requisiti per la partecipazione alle procedure stesse. 5. Gli enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4, disciplinano, con propri atti, la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione si provvede con deliberazione della giunta regionale. 6. Riguardo alle forme di pubblicita' ed alle modalita' di svolgimento delle prove di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l'accesso dall'esterno. 7. Fino all'approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula dei contratti collettivi previsti dal presente art., gli enti di cui all'art. 1 della presente legge continuano ad applicare le norme sull'accesso previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4, e 17 agosto 1999, n. 3.".