Art. 4.
                      Modificazioni all'art. 37
    1.  Il  comma  1 dell'art. 37 della legge regionale n. 45/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "1.  La contrattazione collettiva per il personale facente capo
agli  enti  di cui all'art. 1, comma 1, puo' essere articolata su tre
livelli:  regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte
le   materie  relative  al  rapporto  di  lavoro  ed  alle  relazioni
sindacali,  con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti
normativi  e  amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di
cui   all'art.   30-bis,   comma   4.  La  contrattazione  collettiva
disciplina,  inoltre,  il  sistema  di  classificazione  di  tutto il
personale,   escluso   quello   appartenente   alla  qualifica  unica
dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento.".
    2.  Il  comma  4  dell'art.  37,  come  modificato  dal  comma  1
dell'art. 10  della  legge  regionale  n.  45/1998, e' sostituito dal
seguente:
      "4.  La  contrattazione  collettiva  di settore e decentrata e'
finalizzata  al  contemperamento  tra le esigenze organizzative delle
amministrazioni  o  enti,  la  tutela  dei dipendenti e gli interessi
degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi regionali del comparto unico.".