Art. 4. Modificazioni all'art. 37 1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: "1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, puo' essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di cui all'art. 30-bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento.". 2. Il comma 4 dell'art. 37, come modificato dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/1998, e' sostituito dal seguente: "4. La contrattazione collettiva di settore e decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e gli interessi degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali del comparto unico.".