Art. 5. Modificazioni all'art. 38 1. Il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal seguente: "3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree dell'amministrazione regionale, dei comuni e comunita' montane e degli altri enti di cui all'art. 1. L'amministrazione regionale, i comuni e comunita' montane e gli altri enti di cui all'art. 1, definiscono, per ciascun settore, con apposita intesa, l'organo abilitato ad impartire gli atti di indirizzo e provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo presidente. La delegazione di parte sindacale e' quella abilitata alla contrattazione regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organo che ha impartito gli atti di indirizzo, che attesta la conformita' agli stessi. Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi il presidente della delegazione trattante sottoscrive il contratto per la parte pubblica.". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 45/1995 e' inserito il seguente "3-bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti di cui all'art. 1. Ciascun ente individua la delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui saranno disciplinate, con legge regionale, le rappresentanze sindacali unitarie, e' costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organismo di controllo gestionale o contabile dell'ente riguardo alla copertura finanziaria e dal legale rappresentante dell'ente riguardo alla conformita' sia alle norme del contratto collettivo regionale di comparto che a quelle del contratto di settore."