Art. 5.
                      Modificazioni all'art. 38
    1.  Il  comma  3 dell'art. 38 della legge regionale n. 45/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree
dell'amministrazione  regionale,  dei  comuni  e  comunita' montane e
degli  altri  enti  di cui all'art. 1. L'amministrazione regionale, i
comuni  e  comunita'  montane  e  gli  altri  enti di cui all'art. 1,
definiscono,  per  ciascun  settore,  con  apposita  intesa, l'organo
abilitato   ad  impartire  gli  atti  di  indirizzo  e  provvedono  a
costituire  la  delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo
presidente.  La  delegazione  di  parte sindacale e' quella abilitata
alla  contrattazione  regionale  di  comparto.  La verifica del testo
concordato   del   contratto  viene  effettuata  dall'organo  che  ha
impartito  gli  atti  di  indirizzo,  che attesta la conformita' agli
stessi.  Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi
il  presidente  della  delegazione trattante sottoscrive il contratto
per la parte pubblica.".
    2.  Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 45/1995
e' inserito il seguente
      "3-bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti
di  cui  all'art. 1.  Ciascun  ente individua la delegazione di parte
pubblica.  La  delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui
saranno   disciplinate,   con   legge  regionale,  le  rappresentanze
sindacali  unitarie,  e'  costituita  dalle  rappresentanze sindacali
aziendali  delle  organizzazioni  sindacali  e  dalle  organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica
del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organismo di
controllo  gestionale  o  contabile dell'ente riguardo alla copertura
finanziaria  e  dal  legale  rappresentante  dell'ente  riguardo alla
conformita'  sia  alle  norme  del  contratto collettivo regionale di
comparto che a quelle del contratto di settore."