Art. 8.
                      Sostituzione dell'art. 43
    1.  L'art.  43 della legge regionale n. 45/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  43  (Informazione)  -  1. L'informazione  si  svolge sulle
materie   e  con  le  modalita'  previste  dai  contratti  collettivi
regionali del comparto unico.".