Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Entro  trenta  giomi  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  2-bis, della legge
regionale  n.  15/1995,  introdotto  dalla  presente  legge,  possono
presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le
modalita'  ed  alle  condizioni  previste  dall'art.  6  della  legge
regionale n. 15/1995.
    2.  Entro  il  termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto
che  hanno  presentato,  nei  termini  previsti,  le  domande  per  i
contributi  relativi  all'anno  1999,  possono  integrare  le domande
stesse  per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature
e  tecnologie  di  controllo  dell'utenza e di gestione del servizio,
nell'ambito   del   programma   approvato   dalla   giunta  regionale
finalizzato   alla   realizzazione   della  tariffa  unica  integrata
regionale.