Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Entro trenta giomi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 15/1995, introdotto dalla presente legge, possono presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le modalita' ed alle condizioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 15/1995. 2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.