Art. 2. Modificazioni all'art. 3 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1995 e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale e pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1.".