Art. 2.
                      Modificazioni all'art. 3
    1.  Il  comma  1  dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "1.  La  giunta  regionale,  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  cui  si riferiscono i contributi, definisce il
programma   annuale  e  pluriennale  di  investimenti  prevedendo  la
percentuale  dei  contributi da destinare ogni anno agli investimenti
di cui all'art. 1.".