Art. 5. Modificazioni all'art. 6 1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Domande di contributi) - 1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), deve essere corredata del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali, con l'indicazione dei mezzi che si intendono sostituire e di quelli che si intendono acquistare, unitamente al preventivo di costo. 3. La domanda per.i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), deve indicare i motivi che giustificano l'intervento nell'ambito del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali ed elencare i beni oggetto dell'intervento, le loro caratteristiche funzionali ed il preventivo di costo. 4. Salvo in casi di forza maggiore riconosciuti ed autorizzati dalla giunta regionale, i beni oggetto di contributo non possono mutare la destinazione o essere alienati per un periodo di: a) dieci anni per gli autobus e le attrezzature; b) venticinque anni per gli immobili; c) cinque anni per le attrezzature inerenti la tariffazione unificata. I beni di cui alla lettera a) devono essere destinati ai servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione ai soggetti che hanno ricevuto i contributi. 5. I periodi di cui al comma 4, decorrono dalla data di fatturazione dei beni oggetto di contributo; qualora il soggetto che ha ricevuto il contributo contravvenga a quanto previsto in ordine alla destinazione d'uso o al divieto di alienazione, deve restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dei beni, maggiorata del dieci per cento; in caso di autorizzazione ai sensi del comma 4, la penale del dieci per cento non viene applicata. 6. Non si considera alienazione o cambio di destinazione la cessione di beni al soggetto subentrante nella gestione di linee di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1o settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). In tal caso, il soggetto subentrante assume verso la Regione ed in relazione ai beni oggetto di contributo, i medesimi obblighi facenti capo al soggetto cedente fino al termine del periodo calcolato a partire dalla data di cui al comma 5. Dell'assunzione di tale obbligo occorre fare specifica menzione negli atti di trasferimento della proprieta' dei beni.".