Art. 5.
                      Modificazioni all'art. 6
    1.  L'art.  6  della legge regionale n. 15/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  6  (Domande  di contributi) - 1. La domanda per ottenere i
contributi  ai sensi della presente legge deve essere presentata alla
struttura  regionale  competente  in  materia  di trasporti, entro il
31 gennaio di ogni anno.
    2.  La  domanda  per  i  contributi  di  cui all'art. 1, comma 2,
lettera a),  deve  essere  corredata  del piano annuale o pluriennale
degli  investimenti  aziendali,  con  l'indicazione  dei mezzi che si
intendono  sostituire  e  di  quelli  che  si  intendono  acquistare,
unitamente al preventivo di costo.
    3.  La  domanda  per.i  contributi  di  cui  all'art. 1, comma 2,
lettera b),  deve  indicare  i  motivi  che giustificano l'intervento
nell'ambito  del  piano  annuale  o  pluriennale  degli  investimenti
aziendali  ed  elencare  i  beni  oggetto  dell'intervento,  le  loro
caratteristiche funzionali ed il preventivo di costo.
    4.  Salvo  in  casi di forza maggiore riconosciuti ed autorizzati
dalla  giunta  regionale,  i  beni  oggetto di contributo non possono
mutare la destinazione o essere alienati per un periodo di:
      a) dieci anni per gli autobus e le attrezzature;
      b) venticinque anni per gli immobili;
      c) cinque  anni  per  le  attrezzature inerenti la tariffazione
unificata.
    I  beni di cui alla lettera a) devono essere destinati ai servizi
di  trasporto  pubblico locale affidati dalla Regione ai soggetti che
hanno ricevuto i contributi.
    5.  I  periodi  di  cui  al  comma  4,  decorrono  dalla  data di
fatturazione  dei beni oggetto di contributo; qualora il soggetto che
ha  ricevuto  il  contributo contravvenga a quanto previsto in ordine
alla  destinazione d'uso o al divieto di alienazione, deve restituire
la   quota   di  contributo  corrispondente  al  periodo  di  mancata
utilizzazione  dei  beni, maggiorata  del dieci per cento; in caso di
autorizzazione  ai  sensi  del comma 4, la penale del dieci per cento
non viene applicata.
    6.  Non  si  considera  alienazione  o  cambio di destinazione la
cessione  di  beni al soggetto subentrante nella gestione di linee di
trasporto  pubblico  locale,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge
regionale  1o settembre  1997,  n. 29 (Norme in materia di servizi di
trasporto  pubblico  di  linea). In tal caso, il soggetto subentrante
assume   verso  la  Regione  ed  in  relazione  ai  beni  oggetto  di
contributo, i medesimi obblighi facenti capo al soggetto cedente fino
al termine del periodo calcolato a partire dalla data di cui al comma
5.  Dell'assunzione  di  tale obbligo occorre fare specifica menzione
negli atti di trasferimento della proprieta' dei beni.".