Art. 6. Modificazioni all'art. 7 1. L'art. 7 della legge regionale n. 15/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Istruttoria ed emanazione degli atti) - 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, prorogabili di sessanta giomi in caso di particolari esigenze istruttorie, determina le spese di investimento anunissibili a finanziamento, previa istruttoria delle domande di contributo, con particolare riferimento ai seguenti criteri: a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti; b) precedenza alla sostituzione di beni obsoleti; c) funzionalita' dei beni in rapporto al servizio a cui sono destinati. 2. La liquidazione avviene con provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolari fatture, la cui quietanza di pagamento deve essere prodotta entro il termine fissato dal provvedimento stesso. 3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.".