Art. 6.
                      Modificazioni all'art. 7
    1.  L'art.  7  della legge regionale n. 15/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  7  (Istruttoria  ed  emanazione degli atti) - 1. La giunta
regionale,  entro  novanta  giorni dalla presentazione delle domande,
prorogabili  di  sessanta  giomi  in  caso  di  particolari  esigenze
istruttorie,  determina  le  spese  di  investimento  anunissibili  a
finanziamento,  previa  istruttoria  delle domande di contributo, con
particolare riferimento ai seguenti criteri:
      a) coerenza   con   gli   indirizzi  del  programma  annuale  o
pluriennale di investimenti;
      b) precedenza alla sostituzione di beni obsoleti;
      c) funzionalita'  dei  beni  in rapporto al servizio a cui sono
destinati.
    2.  La  liquidazione  avviene  con provvedimento dirigenziale, su
presentazione di regolari fatture, la cui quietanza di pagamento deve
essere prodotta entro il termine fissato dal provvedimento stesso.
    3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con   altri   contributi   e   provvidenze   regionali  per  analoghi
interventi.".